Le organizzazioni sindacali non possono ritenersi sottratte alle azioni di recupero del credito corrispondente alle ore di permesso fruite in eccesso che le Amministrazioni possano intentare all’esito di quella verifica

La Corte d’Appello di Genova aveva rigettato l’opposizione proposta dai vertici di due Rappresentanze sindacali di base avverso l’ingiunzione di pagamento dalla Provincia di Genova, relativamente alla somma pretesa a titolo di recupero delle ore di permesso sindacale per la partecipazione a riunioni confederali fruite in eccesso.

La decisione è stata confermata anche dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione, a detta dei quali, la decisione della corte territoriale non sembrava aver contraddetto la volontà delle parti, desumibile dalla disciplina collettiva all’epoca applicabile, che era quella di rimettere alla parte pubblica il controllo del quantitativo complessivo dei permessi fruiti, ma anzi, aveva fondato il proprio convincimento sull’esito della verifica del monte ore fruito effettuata in sede ministeriale.

Ciò non implica, infatti, – hanno affermato i giudici di Piazza Cavour –  che le organizzazioni sindacali possano ritenersi sottratte alle azioni di recupero del credito corrispondente alle ore di permesso fruite in eccesso che le Amministrazioni possano intentare all’esito di quella verifica.

Per tali motivi è stato confermata  «la convalida dell’atto di ingiunzione» emesso dalla Provincia di Genova, anche in considerazione del «l’efficacia probatoria della produzione dell’ente e la genericità delle contestazioni» mosse «dall’organizzazione sindacale».

La redazione giuridica

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