In tema di risarcimento dei danni, il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico- legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima
La vicenda
Con atto di citazione depositato dinanzi al Tribunale di Nuoro, l’attore aveva citato in giudizio il conducente del veicolo responsabile del sinistro stradale di cui era rimasto vittima e la sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti per le lesioni fisiche riportate.
La dinamica dei fatti era stata ricostruita mediante prove documentali nonché attraverso l’ausilio di testimoni oculari.
Ed invero, proprio uno dei testimoni aveva riferito di aver visto il furgone del danneggiante fare retromarcia e urtare l’attore gettandolo in una scarpata, gli altri ne avevano dato conferma. In particolare, uno di essi dichiarato di aver personalmente soccorso l’attore nell’immediatezza dei fatti e di averlo trasportato in ambulanza all’Ospedale di Nuoro.
Dissonante era, invece, la cartella clinica prodotta in giudizio dal convenuto, nella quale si leggeva: “Il paziente riferisce che in data odierna nella ricaduta da un salto da un muro alto due o tre metri, riportava trauma al ginocchio sinistro”.
Ma l’adito giudice ha ritenuto tale elemento privo di particolare rilevanza nella valutazione inerente la dinamica del sinistro.
E ciò in base al principio per cui, nei giudizi di responsabilità civile, si deve privilegiare la versione che appare maggiormente verosimile all’esito di una valutazione logico-razionale.
Per tali motivi, la versione resa dalla parte attrice è stata ritenuta attendibile.
L’esame del compendio probatorio non consentiva, neppure in via ufficiosa, di considerare sussistente un concorso di colpa in capo a quest’ultima. Nessun elemento lasciava, infatti, presumere che egli si fosse comportato in maniera imprudente, eventualmente transitando sul ciglio della scarpata ove era precipitato o magari in un punto del margine del terreno scosceso o friabile.
La quantificazione del danno risarcibile
A causa dell’incidente l’uomo aveva riportato danni non patrimoniali consistenti in una lesione pari a 12 punti percentuali d’invalidità permanente, 90 giorni d’inabilità assoluta, 40 giorni al 75% e 80 giorni al 50%.
Al fine di procedere alla quantificazione in termini monetari delle predette voci di invalidità, il Tribunale di Nuoro ha fatto ricorso alle tabelle milanesi, liquidando al danneggiato, la somma complessiva di E 58.823,42, di cui 31.041,00 euro, per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, 15.680,00 euro per il danno da invalidità temporanea e 216,29 euro per le spese mediche sostenute; senza operare alcuna personalizzazione.
Ed invero, al riguardo si è già detto che “il valore monetario attribuito al c.d. punto d’invalidità dalle tabelle milanesi già include il pregiudizio di natura non patrimoniale correlato allo sconvolgimento della vita conseguente alla lesione e al patimento interiore”.
A tal proposito, è stato condiviso il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento dei danni, il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cass. civ. Sez. III Ord., 28-09-2018, n. 23477).
La redazione giuridica
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