La mancata concessione, da parte del giudice del rinvio, dell’udienza udienza camerale in presenza di una dichiarazione di astensione dalle attività giudiziarie proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dalla legge, determina la nullità della sentenza
A seguito della condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 420 ter, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), nonché dell’art. 97 c.p.p.: la sentenza doveva considerarsi nulla per la mancata assistenza dell’imputato.
Ed invero, in data 12 maggio 2017 il predetto difensore aveva depositato presso la Cancelleria della Corte di appello, la dichiarazione di adesione all’astensione dalle attività giudiziarie proclamata dall’Unione delle Camere penali per le udienze dal 22 al 25 maggio 2017.
Senonché il 22 maggio 2017 il collegio campano aveva regolarmente trattato la causa e condannato l’imputato, pronunciando la sentenza a suo carico.
La pronuncia della Cassazione
Ma i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 35102/2019) hanno accolto il ricorso perché fondato.
In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze, legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.
Lo stesso principio era stato già annunciato dalla Seconda Sezione con la sentenza n. n. 45158 del 22/10/2015 ,che ha pure aveva affermato che, perché l’udienza camerale sia rinviata, è sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi, in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa.
La sentenza impugnata è stata, perciò, annullata con conseguente trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il nuovo giudizio.
La redazione giuridica
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