Scontro tra bicicletta e autoveicolo: l’evento finisce all’esame della Suprema Corte in quanto veniva rilevata come inattendibile la denunzia di sinistro. (Cassazione civile sez. VI, 26/01/2022, ud. 30/11/2021, dep. 26/01/2022, n.2243).

Scontro tra biciletta e autoveicolo in senso vietato induce il ciclista a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta per il risarcimento del danno subito in occasione di un sinistro stradale, verificatosi il 29 luglio 2009 quando, mentre era bordo della propria bicicletta, percorrendo una strada senso unico, era stato investito dall’autovettura che stava percorrendo la stessa strada in senso vietato.

Scontro tra bicicletta e autoveicolo, secondo l’appellante non sarebbe stato correttamente considerato dal primo Giudice che avrebbe attribuito rilievo ad aspetti marginali della vicenda, riferiti dalla teste escussa, senza dare il giusto peso alla dinamica del concreto avvenuto scontro tra bicicletta e autoveicolo. Si costituiva l’assicuratore dell’autoveicolo deducendo la carenza degli elementi costitutivi del diritto e rilevando che la decisione, fondata su un attento esame della documentazione, aveva rilevato l’inattendibilità della denunzia di sinistro, già oggetto di esposto penale.

La Corte d’Appello di Messina rigettava il gravame e compensava le spese processuali e il ciclista propone ricorso per Cassazione deducendo l’inesistenza della motivazione essendosi la Corte soffermata solo sulla circostanza dello scontro tra biciletta e autoveicolo, rilevando che lo stesso si sarebbe verificato per il mancato rispetto, da parte del ciclista, dell’obbligo di tenere la propria destra, omettendo di valorizzare il dato decisivo della circolazione contromano dell’autovettura, in una strada a senso unico.

Il ricorso viene ritenuto inammissibile.

IL ciclista non ha assolto l’onere, in presenza di doppia conforme, di indicare la diversità delle ragioni di fatto fra primo e secondo grado.

Ma il motivo è inammissibile anche perché il ricorrente, sotto il profilo della denuncia di motivazione apparente, richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Come costantemente affermato spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Il ricorso viene integralmente rigettato con conferma della statuizione della Corte territoriale inerente la carenza di attendibilità sulla dinamica dello scontro tra bicicletta e autoveicolo.

Pertanto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.500 oltre Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali prenotate a debito.

Il ricorrente, inoltre viene condannato al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Obbligo di condurre a mano la bicicletta priva di segnalazioni luminose

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui