Il consolidato principio giurisprudenziale statuisce che in caso di sinistro frontale catastrofale debba essere valutata la condotta di entrambi i conducenti coinvolti (Corte di Appello di Lecce, Sez. I civile, Sentenza n. 430/2021 del 12/04/2021 RG n. 1373/2017 – Repert. n. 498/2021 del 12/04/2021)
Con atto di citazione, gli eredi della vittima chiedevano al Tribunale di Brindisi la condanna al ristoro dei danni subiti in occasione del sinistro frontale catastrofale verificatosi in data 12.10.2011, alle ore 19,00 circa, in Squinzano, così descritto: “il ciclomotore Piaggio Runner condotto dal deceduto veniva danneggiato dalla Seat Ibizia sprovvista di copertura assicurativa”.
Il predetto sinistro si verificava per esclusiva colpa e responsabilità del conducente della Seat che viaggiando a velocità molto sostenuta, giunto in prossimità dell’incrocio non si arrestava al segnale di STOP e non concedeva la dovuta precedenza al ciclomotore Piaggio Runner, che invece sopraggiungeva moderatamente.
Nel corso del procedimento il Giudice ordinava ai convenuti di versare, in solido, agli attori la somma di euro 20.000,00, a titolo di provvisionale.
La causa, istruita con la produzione di documenti, l’assunzione delle prove orali e mediante l’espletamento di due CTU, si concludeva con l’accoglimento della domanda attorea e la condanna della Compagnia assicuratrice al pagamento della somma di euro 167.062,91 in favore degli eredi del conducente del ciclomotore Piaggio.
Nello specifico, il Giudice di prime cure accertava un concorso di colpa di entrambi i conducenti nella misura del 70% per l’autovettura Seat e nella misura del 30% per il ciclomotore Piaggio.
Avverso tale sentenza gli attori propongono gravame chiedendo che sia dichiarata l’esclusiva colpa dell’autoveicolo nella causazione del sinistro, con la conseguente condanna dei convenuti al pagamento dell’ulteriore somma di euro 451.131,28.
Con il primo motivo di appello viene censurata la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal Tribunale di Brindisi.
Secondo gli appellanti le risultanze istruttorie dimostrano l’esclusiva responsabilità della Seat nella causazione del sinistro.
La Corte d’Appello ritiene la doglianza infondata e rileva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato, o meno, le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente”.
Sulla base degli esiti istruttori risulta pacifica la responsabilità della Seat nella determinazione del sinistro per violazione dell’obbligo di dare la precedenza al ciclomotore condotto.
Riguardo, invece, la velocità di marcia del ciclomotore al momento della collisione con l’ auto, gli accertamenti compiuti dai Vigili Urbani intervenuti nell’immediatezza dei fatti e l’indagine peritale effettuata dal C.T.U. non hanno fornito precise indicazioni , non essendo state rilevate, in particolare, tracce di frenatura del motoveicolo.
Ed ancora, i danni riportati dai veicoli, la loro posizione finale dopo l’impatto e le lesioni riportate dal conducente del Piaggio forniscono sicure indicazioni sulla velocità tenuta dal ciclomotore.
Il motorino, infatti, come evidenziato dalla CTU riportava ingenti danni, tanto da venire rottamato dopo il sinistro , danni che comportavano la rottura della carenatura anteriore e laterale destra, del codino posteriore, degli organi ottici anteriori e del cupolino.
La Seat subiva l’introflessione del parafango anteriore sinistro e del cofano motore e riportava danni anche al paraurti anteriore , al proiettore ed all’indicatore direzionale sx.
Dopo l’urto, inoltre, il motorino cadeva per terra, finendo la sua corsa sul margine sinistro della via percorsa e il conducente veniva sbalzato facendo un balzo di quattro metri in altezza e per sei metri in lunghezza, in avanti, come dichiarato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale.
Ciò è indicativo per affermare che il motorino viaggiava ad una velocità sostenuta, tenuto conto che al momento dell’impatto la Seat era ferma, o comunque aveva appena impegnato l’incrocio.
La velocità del motorino, quindi, non era adeguata alle caratteristiche dei luoghi, crocevia in centro abitato in orario notturno. Ciò è sufficiente per affermare che tali condizioni avrebbero richiesto una velocità moderata e prudente che avrebbe consentito al conducente del motorino di effettuare manovre di emergenza per evitare lo scontro, o quantomeno limitare i danni.
E’ dunque corretta, osserva la Corte d’Appello, la suddivisione della responsabilità effettuata dal Tribunale di prime cure che ha attribuito alla Seat il 70% di responsabilità e allo scooter il restante 30%.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano, inoltre, la errata determinazione e quantificazione del danno avendo il primo Giudice liquidato complessivamente il danno non patrimoniale con la personalizzazione del 20%, senza considerare anche il danno morale ed esistenziale.
Anche tale doglianza viene ritenuta infondata.
Il danno non patrimoniale è stato correttamente liquidato dal primo Giudice secondo quanto previsto dalle Tabelle milanesi che comprendono nel punto base anche il danno morale.
Oltre a ciò il Giudice ha anche personalizzato il danno nella misura del 20% proprio in ragione della ripercussione delle lesioni, tenuto conto della loro natura, sulle condizioni di vita del danneggiato.
Ed ancora, gli appellanti lamentano il rigetto della domanda di risarcimento del danno riflesso subito dalla madre e dalla sorella del danneggiato.
Osserva la Corte che tale danno è stato giustamente rigettato in quanto non risulta rigorosamente provato.
Al riguardo il primo Giudice ha rilevato, correttamente, la mancanza di elementi oggettivi quali le abitudini di vita e la compromissione delle esigenze familiari, da cui poter ricavare una valutazione complessiva del danno subito.
Con l’ultimo motivo di gravame viene censurata la compensazione delle spese processuali nella misura del 50%.
Anche questa doglianza è infondata.
Atteso il parziale accoglimento della domanda, venendo riconosciuta una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta e rigettata la richiesta di risarcimento del danno c.d. riflesso, è giustificata pienamente la compensazione tra le parti delle spese di lite.
L’appello viene pertanto integralmente rigettato.
Le spese processuali, in considerazione del rigetto dell’impugnazione, vengono integralmente compensate.
In conclusione, la Corte d’Appello: rigetta il gravame e compensa integralmente le spese di giudizio confermando in toto la sentenza di primo grado.
Condanna, inoltre, gli appellanti al pagamento di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato.
Avv. Emanuela Foligno
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