Sinistro stradale autonomo e polizza infortuni (Cassazione civile, sez. III, 27/06/2023, n.18307).

Polizza infortuni e copertura per sinistro stradale autonomo.

La Corte di Appello di Catania confermava il rigetto della domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo.

L’assicurato stipulava una polizza infortuni da circolazione denominata “difesa”. Subiva un sinistro stradale autonomo mentre era alla guida della proprio motocicletta riportando “frattura scomposta di D8 in politrauma” e richiedeva la liquidazione dell’indennizzo assicurativo.o

Il Tribunale, rigettava tutte le richieste istruttorie e respingeva la domanda (decisione poi confermata dalla Corte di appello) ritenendo carente la prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dal danneggiato.

In Cassazione l’assicurato lamenta di avere assolto il proprio onere probatorio e che la documentazione depositata dimostrerebbe la verificazione del sinistro, in ordine al quale la Compagnia nulla contestava.

Il ricorso non è accoglibile. Da un lato, i Giudici di merito hanno dato atto della genericità dei capitoli di prova testimoniale, dall’altro della mancata reiterazione della richiesta di prova in sede di precisazione delle conclusioni.

Tuttavia, solo la prima di tali motivazioni viene censurata, ergo viene dato seguito al principio secondo cui  “qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza”.

 In tale ottica, la CTU ha la funzione di fornire l’apporto di cognizioni tecniche che il Giudice non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c..

Inammissibile, egualmente, la censura inerente l’omesso esame della documentazione prodotta in giudizio. In caso di doppia conforme la parte ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Infondata la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., basata sul rilievo che il Giudice di appello avrebbe disatteso la piena efficacia probatoria dei certificati di pronto soccorso.

Sul punto viene ribadito che i referti di una struttura ospedaliera sono atti pubblici assistiti da fede privilegiata e fanno piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”, mentre “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi,  che, nella specie, dovrebbero comprovare la verificazione del sinistro.

Avv. Emanuela Foligno

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