La recente Sentenza del 21 marzo 2016, del GdP di Fermo appare di sicuro interesse nei casi di domanda giudiziale per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale
Nel caso di domanda giudiziale per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, la scelta del foro competente non è sempre così scontata e semplice. Tant’è che appare di sicuro interesse per gli operatori del diritto la recente Sentenza del 21 marzo 2016, del GdP di Fermo, Avv.to Fedeli.
Nel caso in esame l’attore cita, presso il foro di residenza del debitore (Fermo appunto) il conducente del veicolo assicurato con impresa Rumena, a cui possono essere integralmente ascritte le responsabilità dell’occorso. Contestualmente, conviene anche l’UCI in proprio e quale domiciliatario dell’assicurato.
L’UCI solleva pertanto l’eccezione di incompetenza territoriale che veniva rigettata dal giudice. Tant’è che il giudizio poteva essere promosso presso Macerata, luogo in cui è sorta l’obbligazione, Milano sede dell’UCI Fermo, appunto, quale luogo di residenza del responsabile civile.
Ricorda inoltre il giudice nella sentenza, appresso integralmente riportata, che l’eccezione di incompetenza, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., si ha per non proposta nel caso in cui non contenga l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente
Umberto Coccia
Assistenza Legale
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