La CTU ha affermato che il danno odontoiatrico è valutabile nello 0,50%, ma ha anche aggiunto che è emendabile con la ricostruzione in composito (Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8874/2021 del 28/10/2021-RG n. 25920/2017)

Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l’attore chiedeva il risarcimento del danno odontoiatrico patito in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 10/04/2004, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà della convenuta.

L’attore sostiene che, mentre si trovava alla guida di un motoveicolo, veniva impattato dall’automobile la quale, nello svoltare a sinistra intorno al senso rotatorio, non si avvedeva del motorino proveniente da destra e di conseguenza lo urtava, provocandone la caduta.

Con la sentenza n. 58/2017 pubblicata in data 14/02/2017, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava il concorso di colpa in uguale misura.

Avverso tale decisione propone appello il motociclista censurando la sentenza di primo grado per errore del Giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie perché il teste aveva confermato che la convenuta non gli aveva dato la precedenza, urtando il motorino, per cui non avrebbe potuto affermare la pari corresponsabilità al 50%.

Inoltre, secondo l’appellante, sarebbe stato irrilevante che sul motorino ci fossero una o due persone, perché era stata l’automobile ad urtarlo, non lasciandogli possibilità di evitare l’impatto.

Le motivazioni di censura vengono considerate infondate.

Il Giudice di Pace ha evidenziato che la deposizione dell’unico teste è stata scarna ed incompleta, perché gli attori hanno riferito entrambi che erano a bordo del motorino, ma il teste non ha detto niente sul fatto che sul motorino viaggiassero due persone.

Questa circostanza, invero, deve essere valutata nell’ambito della attendibilità della deposizione del teste stesso.

Altre perplessità sul sinistro, evidenzia il Tribunale, nascono anche dal fatto che nessuno dei due attori (nei diversi giudizi azionati e poi riuniti) ha riferito che erano sullo stesso ciclomotore. Né, tantomeno hanno precisato chi lo guidava.

Ancora, il Giudice di Pace ha affermato che la presenza di due persone sul ciclomotore, che non era omologato al trasporto di passeggeri ha determinato una indubbia difficoltà di manovra del conducente, in quanto anche la capacità di frenata, di manovra e di svolta vengono impedite dalla mancanza di caratteristiche tecniche che non tengono in considerazione l’eccesso di peso.

E, su tale parte della motivazione, che di per sé sola appare idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa, l’appellante non ha mosso nessuna censura.

Con il secondo motivo di appello, l’appellante sostiene che il primo Giudice ha sbagliato nel liquidare il danno biologico da lui patito . In particolare, rivendica il riconoscimento di postumi dell’1% per lesione al ginocchio.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, non si rinviene in atti nessuna dichiarazione del precedente giudice di pace che avrebbe assicurato la liquidazione del danno biologico al ginocchio, per differenza tra la valutazione medico-legale fatta dall’attore e dall’assicuratore.

Una dichiarazione del genere non avrebbe comunque alcun valore.

La CTU ha espressamente escluso la presenza di postumi al ginocchio, e tale conclusione è confortata dal contenuto del referto del Pronto Soccorso che parla di una semplice “contusione escoriata al ginocchio”.

Per ciò che riguarda il postumo di natura odontoiatrica, la CTU ha affermato che esso è valutabile nello 0,50%, ma ha anche aggiunto che è emendabile con la ricostruzione in composito.

Pertanto, avendo il primo Giudice riconosciuto la somma necessaria per la ricostruzione, il danno deve intendersi risarcito integralmente.

Il gravame viene, dunque, rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui