“E’ configurabile la responsabilità del Ministero della Salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di somministrazione per trasfusione”

È quanto affermato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione (n. 2790/2019) chiamati a pronunciarsi sulla vertenza giudiziaria avviata dagli eredi di un uomo deceduto per aver contratto epatite C a causa di una somministrazione di sangue infetto.

I fatti

Nel 2004 citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, il Ministero della Salute.

Si trattava degli eredi dell’uomo (loro padre) deceduto dopo aver contratto la patologia epatica HCV, denominata epatite C, a causa di emotrasfusioni di sangue infetto eseguite presso un ospedale siciliano.

Chiedevano pertanto, il risarcimento dei danni iure successionis e quello iure proprio sofferto proprio a causa del decesso del loro padre.

A detta degli attori era indiscutibile l’esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l’insorgere dell’epatite C.

La conferma era, peraltro, giunta anche dalla Commissione Medica Ospedaliera di Palermo che, nel frattempo, si era pronunciata sul caso.

Ma in primo grado il Tribunale di Caltanissetta aveva rilevato che le trasfusioni di sangue infetto si erano svolte in data ben anteriore a quella in cui la scienza medica avrebbe potuto acquisire le conoscenze necessarie sull’infezione dell’epatite.

Il processo proseguiva perciò in appello ove i ricorrenti tentavano di dimostrare che in realtà, all’epoca dei fatti, il Ministero aveva già sufficienti cognizioni scientifiche per prevedere il rischio di infezioni virali; eppure nonostante ciò era rimasto inerte, limitandosi a disporre la sola indennizzabilità di tali patologie.

Il Ministero della Salute, al contrario, rilevava che negli anni in cui furono eseguite le emotrasfusioni al paziente, la scienza medica non aveva acquisito la conoscenza dell’epatite C e del modo di prevenirla; ciò accadde soltanto in epoca successiva.

Cosicché i giudici della Corte d’appello adita, dopo aver disposto consulenza medico-legale, sebbene furono in grado di accertare la riferibilità della epatite C contratta dal paziente deceduto alle trasfusioni di sangue praticate nell’ospedale siciliano e nonostante ebbero modo di stabilire che l’infezione poteva essere prevenuta tramite la determinazione delle transaminasi, scagionarono il Ministero della Salute sull’assunto che non vi era la prova di dati ufficiali riconosciuti al più alto livello delle conoscenze scientifiche che consentissero di ritenere provata la conoscibilità della infezione da parte del Ministero.

La vicenda finiva così direttamente in Cassazione

Ebbene, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dagli eredi della vittima affermando che l’omissione del Ministero, relativamente ai controlli sull’idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione, poteva ritenersi efficiente sotto il profilo del nesso causale in ordine all’insorgere dell’infezione.

Al contrario, tale omissione doveva considerarsi antigiuridica dal momento che regole specifiche, poste allo scopo di evitare il rischio di infezione, imponevano il controllo sul sangue umano.

Il nesso causale tra la trasfusione del sangue infetto e l’infezione

Come già osservato in una recente sentenza di legittimità, il collegamento probabilistico (cioè il nesso causale) tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la patologia insorta va valutato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui venne effettuata la trasfusione (che invece attiene alla colpa), ma sulla base di quelle presenti al momento in cui viene svolto l’accertamento dell’esistenza del nesso causale (al tempo della valutazione da parte dell’osservatore), posto che ciò che deve essere considerato è il collegamento naturalistico fra l’omissione e l’evento dannoso.

L’incauta somministrazione in assenza dei doverosi controlli attiene invece all’elemento soggettivo dell’illecito sulla base “del dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione” (da Cass. n. 17084 del 2017).

Le ragioni che precedono – affermano gli Ermellini – impongono l’accoglimento del ricorso.

La questione è stata così rimessa nuovamente al giudizio della corte territoriale perché proceda ad un nuovo esame della fattispecie, questa volta attenendosi ai principi di diritto espressi in sentenza ed in particolare al principio secondo cui ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.

Sicché è configurabile la responsabilità del Ministero della Salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo anche prima dell’anno in cui il virus specifico dell’epatite fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevedibilità delle relative infezioni.

La redazione giuridica

 

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