Spondilodiscopatie del tratto lombare con tendinite e rischio lavorativo (Tribunale Lucca, Sez. Lavoro, Sentenza n. 233/2022 del 25/6/2022).
Spondilodiscopatie del tratto lombare, oltre a tendinite, ed esposizione al rischio lavorativo.
Ai fini della configurazione della malattia professionale, l’esposizione al rischio lavorativo deve derivare da un’attività lavorativa che implichi movimenti ripetuti nell’arco della giornata lavorativa.
La ricorrente chiedeva, nei confronti dell’INAIL, il riconoscimento della malattia professionale “spondilodiscopatie del tratto lombare ” e ” tendinite del sovra spinoso (o tendinite cuffia rotatori) bilaterale “.
Riguardo la prima patologia di spondilodiscopatie, l’Istituto rigettava la domanda poiché ” la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico -legale “.
Anche l’istanza inerente la tendinite del sovra spinoso aveva analogo esito negativo.
Il Tribunale dispone consulenza medico-legale e il CTU ha affermato che ” i primi accertamenti strumentali presenti in atti sono stati effettuati a partire dal 2017, ad oltre quattro anni dalla sospensione dell’attività lavorativa e sia quelli afferenti alla colonna lombosacrale che quelli per le spalle hanno dimostrato una patologia osteoartrosica del tutto compatibile con un soggetto di oltre 50 anni; protrusioni discali in soggetto sovrappeso e con scoliosi strumentalmente accertata e tendinopatia di spalla destra e sinistra, maggiormente a sinistra in soggetto destrimane …Pertanto, non appare che l’attività lavorativa svolta dal 1984 al 1986 e dal 2000 al 2012 abbia avuto un ruolo quantomeno concausale nelle patologie denunciate. L’attività lavorativa svolta non ha provocato movimenti ripetuti e continuativi degli arti superiori e del tronco, necessari per l’insorgenza della malattia, verosimilmente in quanto il lavoro nel corso della giornata e delle stagioni era diversificato …(..)…. l’attività lavorativa svolta nel periodo 1984 -1986 e 2000 -2012, non è stata idonea a provocare le patologie osteoarticolari lamentate”.
In replica alle critiche del CTP di parte ricorrente il Consulente ha puntualizzato ” per il riconoscimento della malattia professionale è necessario che ci sia una esposizione al rischio congrua allo sviluppo della malattia ed una attività lavorativa con movimenti ripetuti nell’arco della giornata lavorativa; gli accertamenti strumentali effettuati oltre quattro anni dalla sospensione dell’attività lavorativa hanno dimostrato una patologia osteoartrosica del tutto compatibile con un soggetto di oltre 50 anni; protrusioni discali in soggetto sovrappeso e con scoliosi strumentalmente accertata e tendinopatia di spalla destra e sinistra, maggiormente a sinistra in soggetto destrimane. Si conferma che l’attività lavorativa svolta nel periodo 1984 -1986 e 2000 -2012, non sia stata idonea a provocare le patologie osteoarticolari lamentate, per carenza di esposizione al rischio .”
Il Tribunale condivide le conclusioni del CTU, e ritiene non raggiunta la prova di derivazione professionale delle spondilodiscopatie e tendinite lamentate dal lavoratore.
Avv. Emanuela Foligno
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