Confermata in Cassazione la quota di responsabilità del Comune per un incidente mortale verificatosi in un tratto di strada ghiacciata

In caso di strada ghiacciata, l’ente gestore ha il dovere di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza della circolazione. Pertanto, in caso di incidente, subentra la responsabilità da cosa in custodia, salvo che venga dimostrata l’imprevedibilità dell’evento o la condotta imprudente e negligente del danneggiato. Lo ha chiarito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 18079/2020 pronunciandosi sul caso di un sinistro mortale avvenuto in un tratto di strada comunale.

La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il concorso del fatto colposo della vittima nella misura del 50%, condannando per la restante quota il Comune al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai congiunti di una donna morta in un incidente causato dalla patina ghiacciata che ricopriva il fondo stradale.

Sulla base delle conclusioni del c.t.u. il Collegio distrettuale aveva ritenuto non ascrivibile a caso fortuito la formazione di ghiaccio sul manto stradale (trattandosi di “fenomeno non dotato dei caratteri di imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile farvi fronte con tempestività”), non avendo inoltre il Comune appellato assolto l’onere della prova a suo carico, né potendosi ritenere l’estensione del territorio motivo di per sé sufficiente ad escludere la sua responsabilità.

Nel ricorrere per Cassazione il Comune lamentava, tra gli altri motivi, che il Giudice di secondo grado avesse escluso la totale interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

A giudizio del ricorrente, la relazione eziologica avrebbe dovuto invece affermarsi per l’autonoma efficienza causale della condotta della stessa vittima nella causazione dell’evento. Ciò in ragione degli stessi elementi in tal senso valorizzati dal primo giudice e segnatamente: l’assenza di collisione con altri veicoli; l’andatura non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo; la collocazione della strada al di fuori del perimetro urbano; la perfetta conoscenza ed abituale percorrenza della strada da parte della vittima, anche nei giorni nei quali si erano mantenute costanti temperature rigide; la particolare estensione del patrimonio stradale di competenza comunale.

La Suprema Corte, tuttavia ha ritenuto il ricorso inammissibile. I Giudici Ermellini hanno ribadito le responsabilità degli enti che possiedono o gestiscono le strade, sottolineando, tra l’altro, come l’ampia estensione di territorio da controllare non costituisca comunque un motivo valido per omettere un tempestivo intervento di pulizia e manutenzione. Peraltro, è prevedibile che durante la stagione invernale il ghiaccio si formi più facilmente, specie nelle zone più fredde. Quindi, sarebbe stata necessaria una maggiore diligenza da parte del ricorrente che avrebbe dovuto mettere in atto tutti gli strumenti utili per tenere sotto controllo l’asfalto.

La redazione giuridica

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