A seguito della strage di Crans-Montana, che ha provocato il decesso di 40 persone, è sorta l’esigenza di una maggiore sicurezza e prevenzione incendi nei locali pubblici. Pertanto, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha emanato la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, che detta, appunto, nuove norme antincendio per bar e ristoranti.
Di seguito si analizzano i punti salienti della Circolare Ministeriale.
Cosa cambia per bar e locali di ristorazione
Sebbene a bar e ristoranti non si applichino le norme antincendio contemplate dal D.P.R. 151/2011, la Circolare n. 674/2026 chiarisce che detti locali vengono sottoposti alla predetta disciplina qualora:
- siano siti all’interno di una struttura già soggetta alle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi, come i locali polifunzionali o i centri commerciali.
- siano dotati di impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW.
La valutazione del rischio incendio
Dal contenuto della Circolare emerge che si rende necessario verificare se il locale è in grado di gestire in sicurezza un’eventuale evacuazione.
In tal senso, la Circolare del Ministero presta particolare attenzione alla valutazione del rischio incendio per quanto concerne il numero massimo di soggetti presenti all’interno del locale.
Qualora l’affollamento superi le 50 persone, occorre prendere in considerazione il Piano di Emergenza ed Evacuazione, in base a quanto contemplato dal D.M. 2 settembre 2021 e dal D.Lgs. 81/2008; l’obbligo in questione sussiste anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o che siano inclusi fra le attività soggette al D.P.R. 151/2011.
Altresì, secondo la Circolare, la valutazione del rischio incendio deve porre l’attenzione su alcuni scenari operativi, tenendo conto di:
- disposizione e caratteristiche degli arredi;
- presenza e utilizzo di impianti audio/video;
- uscite di sicurezza e segnaletica in ordine alla planimetria del locale;
- presenza di materiali combustibili e gestione degli spazi.
I criteri della valutazione del rischio (D.M. 3 settembre 2021) possono fare riferimento alternativamente a due parametri, vale a dire:
- il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015);
- l’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021 (il cosiddetto Decreto Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio, laddove ricorrano i presupposti.
La trasformazione funzionale dei locali
Concludendo, la Circolare precisa che la presenza di karaoke e musica dal vivo non muta, di per sé, la natura del pubblico esercizio. Se tali attività rimangono accessorie e non prevalenti, il locale continua a essere considerato un bar o un ristorante.
La regola in questione trova applicazione anche per il fatto che la normativa sui locali di pubblico spettacolo esclude alcuni esercizi con strumenti musicali o karaoke, purché:
- non vi sia attività danzante o di spettacolo vero e proprio;
- il karaoke non sia svolto in sale dedicate;
- la capienza non superi le 100 persone.
Il quadro muta in caso di trasformazione funzionale del locale. Nel caso in cui l’intrattenimento divenga l’attività principale o implichi forti modifiche, che interessano, ad esempio, impianti, organizzazione degli spazi, struttura, ecc., occorre rivedere l’inquadramento dell’attività. In tali ipotesi, il locale viene assimilato a quelli di intrattenimento e pubblico spettacolo, con conseguente applicazione delle disposizioni TULPS e delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Avv. Giusy Sgrò





