La perdita di sgravi contributivi può fondare una richiesta di risarcimento nei confronti del consulente del lavoro? La vicenda riguarda l’assunzione di due dipendenti per accedere alle agevolazioni previste dal job act e ai benefici locatizi. I giudici hanno escluso il danno risarcibile per difetto di prova del nesso causale tra condotta professionale e mancato vantaggio economico (Corte di Cassazione, III civile, 5 novembre 2024, n. 28420).
L’errore del consulente e la perdita di sgravi fiscali
La vicenda tratta di negligenza professionale del consulente del lavoro dimostrata nell’incarico per l’assunzione di due dipendenti per potere usufruire delle agevolazioni del job act.
Il primo grado aveva riconosciuto la responsabilità della società consulente per la prestazione professionale resa alla società attrice in occasione dell’assunzione di due dipendenti per usufruire delle agevolazioni fiscali del job act e territoriali, riduceva l’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno dall’attore, limitandolo alle sanzioni INPS ricevute in occasione dell’assunzione della moglie e della sorella del titolare dell’ottica quali dipendenti della società.
La Corte d’appello di Bolzano, in accoglimento dell’appello principale della convenuta e in rigetto dell’appello incidentale dell’attore (poi ricorrente in cassazione), riformando in parte la sentenza di primo grado- La Corte di merito ha ritenuto che “non può dirsi raggiunta la prova che l’inadempimento contrattuale della consulente del lavoro gli abbia cagionato la perdita di sgravi fiscali“; e che “infatti, se gli fosse convenuto comunque optare per le, in ipotesi, più vantaggiose agevolazioni locatizie ed avesse, quindi, assunto immediatamente la lavoratrice, avrebbe dovuto assolvere gli oneri contributivi per intero, con ciò realizzando il risultato esattamente identico a quello conseguito alla revoca del beneficio disposta dall’Inps”.
Dichiarava assorbito, quindi, l’appello incidentale dell’attrice teso a ottenere il riconoscimento del maggior danno richiesto a titolo di mancato godimento dell’agevolazione previdenziale per il residuo periodo, ridotto ex art. 1227 c.c. dal tribunale.
Il giudizio di rigetto della Cassazione
Secondo la società ricorrente i Giudici di appello avrebbero errato nell’effettuare la valutazione controfattuale. Assume che la sentenza impugnata avrebbe dovuto tener conto dei “principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie e che vi sia una erronea ricognizione della fattispecie in funzione delle risultanze di causa, non essendo stato tenuto conto della volontà di conseguire entrambi i benefici fiscali e locatizio nel valutare il nesso causale fra condotta negligente del professionista consulente del lavoro ed evento”.
In primo luogo la S.C. evidenzia che la Corte di Bolzano, ha ritenuto non essere “preponderante l’evidenza che il cliente avrebbe rimandato l’assunzione della lavoratrice per beneficiare dello sgravio contributivo, inducendolo a operare l’assunzione anzitempo, in quanto se gli fosse comunque convenuto optare per le agevolazioni locatizie ed avesse assunto immediatamente la lavoratrice, avrebbe dovuto assolvere agli oneri INPS per intero, con ciò realizzando il risultato esattamente identico a quello conseguito alla revoca del beneficio disposta dall’Inps”.
Il risarcimento del danno da responsabilità professionale contrattuale
Ciò posto, in materia di risarcimento del danno da responsabilità professionale contrattuale, la previsione dell’art 1218 cc esonera il creditore dell’obbligazione non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l’inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell’inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell’onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall’inadempimento, in quanto quest’ultimo si sostanzia nella lesione dell’interesse del creditore che a sua volta identifica l’evento di danno (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12760 del 9/05/2024).
Quindi, la ritenuta incertezza sulla volontà di non assumere le due lavoratrici, la cui prova gravava sull’attore, ha impedito ai Giudici di appello di formulare un diverso giudizio controfattuale circa la determinazione negoziale di assumere le dipendenti solo per ottenere, congiuntamente, le due tipologie di agevolazioni fiscali (fiscale e locatizia).
Le argomentazioni della società ricorrente, da un lato, tendono a mettere in discussione l’esito di una valutazione di merito sul nesso causale, svolta con giudizio controfattuale di tipo probabilistico che tiene conto degli elementi di prova raccolti nel giudizio; dall’altro, le censure mancano di specificità là dove, nel riferire che il raggiungimento del doppio scopo fosse un “fatto storico di cui tenere conto” ai fini del decidere, tale elemento non risulta sufficientemente illustrato all’Interno delle censure, nelle quali non viene fatto alcun riferimento al contenuto delle prove da cui desumere tale diversa e univoca volontà.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
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