Quando si parla di stress da troppo lavoro, la Cassazione precisa che possono essere indennizzate tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al lavoro, anche se il rischio non è tabellato.
Con l’ordinanza numero 5066/2018 della sezione lavoro della Corte di cassazione, i giudici hanno fornito maggiori chiarimenti in merito allo stress da troppo lavoro e alla possibilità di indennizzo.
Le malattie contratte a causa dello stress da troppo lavoro, infatti, vanno indennizzate dall’Inail. E questo a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle.
La Cassazione ricorda infatti che, con riferimento al rischio tutelato di cui all’articolo 1 del TU n. 1124/1965, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione ma anche il rischio specifico improprio. Quest’ultimo peraltro non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma con essa collegato.
E non è tutto. Conferme in tal senso sono giunte dalla stessa Corte di cassazione già con la sentenza numero 5577/1998 (e poi dall’articolo 10, comma 4, della legge numero 38/2000).
Difatti, l’obbligo dell’assicurazione contro le malattie professionali vige per tutte le malattie, anche diverse da quelle indicate nelle tabelle allegate al testo unico. Oppure, diverse da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno contemplato dalle medesime tabelle.
L’unica cosa che conta, infatti, è che di tali malattie venga provata la causa di lavoro.
Ne consegue, pertanto, che la possibilità per il lavoratore di provare l’origine professionale di qualsiasi malattia comporta necessariamente la scomparsa dei criteri selettivi del rischio professionale.
E questo “non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell’identificazione del rischio tipico”.
Pertanto, nell’ambito del sistema del Testo Unico, possono essere indennizzate tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio del lavoro.
Nello specifico, quelle riguardanti sia la lavorazione, sia l’organizzazione del lavoro, sia le modalità con le quali il lavoro stesso si esplica.
Questo significa che l’Inail deve pagare, come nel caso deciso con la sentenza in commento, anche i disturbi dell’adattamento con ansia e depressione contratti a causa dello stress da troppo lavoro.
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