Non invocabile l’abnormità della condotta del lavoratore morto precipitando da una cospicua altezza mentre lavorava su una tettoia non protetta da assi o sottopalchi

Era stata condannata in sede di merito per il reato di omicidio colposo perché, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo di adottare i necessari apprestamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo tavole sopra le orditure, sottopalchi e idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta, cagionava colposamente il decesso di un lavoratore. In particolare, la vittima “decedeva precipitando da cospicua altezza, mentre stava lavorando in un cantiere gestito dalla ditta dell’imputata su una tettoia non protetta da assi o sottopalchi”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, violazione di legge, per non avere valutato che al momento dell’incidente l’imputata non era presente sul posto e non era neanche stata avvisata dell’intervento della ditta.

Gli Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 35846/2021, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta, che riproponeva la questione della abnormità della condotta del lavoratore, invocando una sostanziale rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La censura, peraltro, era anche manifestamente infondata laddove mirava ad escludere la posizione di garanzia dell’imputata per il solo fatto della mancata presenza sul luogo e per non essere stata la ricorrente avvisata dell’intervento. Si trattava, in ogni caso, di circostanze che di per sé non escludevano la responsabilità del datore di lavoro, avuto riguardo all’insegnamento per cui, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, “il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle. Sul punto, in effetti, nulla era stato dedotto dalla ricorrente in tema di eventuale sua incolpevole mancanza di conoscibilità e prevedibilità dell’esecuzione dei lavori.

La redazione giuridica

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