Se non si espone il ticket di parcheggio quando si lascia l’auto in un posto senza strisce blu, l’eventuale multa ricevuta è valida?
Con l’ordinanza n. 24779 del 19 ottobre 2017 la Corte di Cassazione si è espressa sulla validità della multa elevata alla macchina parcheggiata in area di sosta senza strisce blu in assenza dell’esposizione del ticket di parcheggio.
Secondo la Suprema Corte, la multa è valida anche senza la presenza di strisce blu, se è presente un cartello che indica la sosta a pagamento.
Il fatto
Il Giudice di Pace di Messina aveva rigettato l’impugnazione di una multa, elevata per violazione dell’art. 7 del Codice della Strada: parcheggio in area a pagamento senza esporre il ticket.
Il Tribunale di Messina aveva poi confermato la sentenza del Giudice di Pace.
Secondo il Tribunale, infatti, emergeva dagli accertamenti effettuati in corso di causa che la zona di parcheggio in questione era adeguatamente segnalata da un cartello. Per tale motivo era del tutto irrilevante l’assenza delle strisce blu.
La multata, inoltre, contestava ai fini della validità formale della contestazione sarebbe stato necessario il verbale di contestazione notificato in originale. Al contrario, però, il Tribunale di Messina obiettava che invece non era necessario perché è sufficiente la notifica di una copia e non è nemmeno richiesta la “attestazione di conformità”.
La decisione della Corte di Cassazione
La multata è quindi ricorsa in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato i primi due gradi di giudizio ed ha quindi rigettato il ricorso, in quanto “ manifestamente infondato”.
Riguardo al verbale di contestazione, la Cassazione ha precisato che esso era stato “redatto con sistema meccanizzato”. Le sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., infatti, in caso di contestazione non immediata della violazione, sono regolate dell’art. 201 C.d.S., l’art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che afferma che “il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando”, mentre al trasgressore “viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura delresponsabile dello stesso ufficio o comando”.
Di conseguenza, esso era stato “notificato con il ‘modulo prestampato’ recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti”, il quale è “parificato per legge al secondo originale o alla copia autentica del verbale”.
Riguardo all’assenza delle strisce blu, poi, la Cassazione ha precisato che era emerso che era presente il cartello indicativo della sosta a pagamento e che tale cartello era sufficiente “a documentare la disciplina dell’area”.
Il motivo è che “la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto”.
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