In caso di trasfusioni, non spetta al primario di chirurgia né al chirurgo operatore effettuare direttamente il controllo sul sangue, in quanto si tratta di controlli di competenza del centro trasfusionale

La vicenda

Gli attori citarono in giudizio la Regione Campania, il Ministero della Salute e un medico ospedaliero, al fine di sentir accertare che il decesso della loro congiunta fosse stato causato da una cirrosi epatica da HCV, contratta in seguito a due emotrasfusioni di sangue infetto praticatele nel gennaio del 1993, allorquando la donna fu ricoverata per un intervento di parto cesareo, cui era seguita l’isterectomia d’urgenza; chiesero inoltre, l’accertamento della responsabilità dei convenuti nella produzione dell’evento, in particolare: la responsabilità contrattuale da inadempimento qualificato della struttura sanitaria e dei medici, nonché quella extracontrattuale del Ministero della Salute, poiché erano state praticate due trasfusioni non necessarie e poiché la paziente, che al momento del ricovero in ospedale non presentava malattie pregresse o in atto, non era stata informata dei rischi connessi alla trasfusione e per omesso controllo circa la provenienza e la non virulenza del sangue trasfuso. Per tutte queste ragioni domandarono il risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, a causa del decesso della loro congiunta.

In primo grado il Tribunale accolse le domande attoree condannando i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale. L’adito tribunale ritenne sussistente il nesso di causa tra le trasfusioni e l’insorgere della cirrosi di HCV, data l’assenza di prova della sussistenza di altri fattori potenzialmente idonei a provocare la malattia, anteriori o concomitanti alle trasfusioni. Peraltro, i medici non avevano fornito la prova del rispetto delle procedure previste per la identificabilità del donatore e per la sicurezza del sangue trasfuso (in quanto sulle sacche risultava indicato solo il gruppo sanguigno e il numero di provetta).

La corte d’appello di Napoli confermò la decisione e la vicenda giunse così in Cassazione.

La Terza Sezione Civile (sentenza n. 25764/2019) ha, in primo luogo, accolto il ricorso del chirurgo in ordine alla totale assenza di responsabilità per la malattia contratta dalla paziente a causa della trasfusione di sangue infetto.

 “Non spetta al primario di chirurgia, né al chirurgo operatore effettuare direttamente il controllo sul sangue, né la regolare tenuta dei registri o la verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dalla legge delle sacche di sangue trasfuse, in quanto si tratta di controlli di competenza del centro trasfusionale, che trasmette al reparto richiedente le sacche di sangue e plasma regolarmente etichettate, il che presuppone la tracciabilità del donatore come risultante dai registri alla cui tenuta è obbligato il centro trasfusionale ed il superamento dei test obbligatori”.

Occorre, perciò, tenere distinte – hanno aggiunto gli Ermellini – le annotazioni che devono comparire sulla cartella clinica, di competenza dell’equipe chirurgica e le annotazioni che devono comparire sulle sacche di sangue, di competenza del servizio ematologico dell’ospedale.

La mancata annotazione sulla cartella del superamento degli esami sierologici non può essere elemento idoneo a ritenere il chirurgo somministrante responsabile per il contagio, in quanto questo controllo ricade sul centro trasfusionale.

La decisione

Solo il responsabile dell’acquisizione del sangue – il primario di ematologia, responsabile del centro trasfusionale – può essere responsabile della non completa compilazione della scheda di ciascuna sacca di sangue o della mancata esecuzione da parte del centro da lui diretto, dei controlli previsti dalla legge o della mancata annotazione sulla sacca delle indicazioni previste dalla legge, dall’allegato A del d.m. 27.12.1990, ratione temporis applicabile.

Per il resto, la Cassazione ha confermato la responsabilità del Ministero della salute sulla base degli obblighi di sorveglianza esistenti ben prima dell’entrata in vigore della legge n. 107 del 1990 che contiene la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati.

Il ministero della salute è, infatti, responsabile per i danni provocati dall’omesso comportamento attivo di vigilanza e di controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto.

Parimenti è stato ritenuto infondato il ricorso avanzato dalla Regione Campania.

La redazione giuridica

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