Trauma dentario causato da tamponamento alla rotatoria

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trauma dentario

Il trauma dentario viene considerato non correlato al sinistro, in quanto non vi sono lesioni recenti, né alterazioni a carico delle mucose boccali (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1088/2021 del 26/07/2021)

Il trasportato citava dinanzi al Giudice di Pace il proprietario del veicolo e la Compagnia assicuratrice, assumendo di aver subito lesioni personali (trauma dentario) a seguito del sinistro stradale verificatosi il 24 settembre 2015.

In particolare l’attore deduceva che, a seguito del sinistro riportava “contusione in regione scapolare a dx”, nonché una “frattura del 1° e 2° incisivo superiore e del canino superiore a destra”, lesioni che lo hanno costretto alle cure sanitarie con conseguente periodo di guarigione e postumi invalidanti, per una richiesta risarcitoria pari a 16.139,36 euro.

Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda e condannava l’Assicurazione al pagamento in favore dell’attore della somma risarcitoria complessiva di 2.700,00 euro oltre rifusione delle spese di lite.

L’uomo interpone appello lamentando la errata determinazione del risarcimento e chiedendo il riconoscimento dell’ulteriore importo di euro 3.700,00 inerente i danni riportati agli elementi dentari.

Il Tribunale ritiene l’appello infondato.

Preliminarmente viene dato atto che l’art. 141 del d.lgs. n. 209/05 dispone che: ” il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro … a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti… per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura del risarcimento prevista dall’art. 148 …”.

Ciò posto, ad ogni modo il trasportato danneggiato deve dimostrare il sinistro stradale, il trasporto sul veicolo coinvolto e il nesso di causalità tra il fatto e le lesioni personali subite.

Ebbene, il sinistro stradale è comprovato dal rapporto della Polizia Locale intervenuta, ma non vi è prova del nesso di causalità tra l’evento infortunistico e le lesioni lamentate oggetto di gravame.

Dal verbale del Pronto Soccorso emerge, come diagnosi di dimissioni, la contusione della regione scapolare e, come terapia domiciliare, il consiglio di visita odontoiatrica, di cui, tuttavia, non vi traccia in atti di specifica certificazione medica, il cui onere probatorio era a totale carico del danneggiato, tanto che questi, per attestare la sussistenza della lesione dentaria, si è affidato agli esiti della relazione peritale redatta dal medico – legale fiduciario dell’Assicurazione.

Il Medico-Legalea ha rilevato: “ il presunto trauma dentario di difficile correlazione… trattandosi di una condizione traumatica che desta qualche perplessità in ordine alla recentezza della lesione, in assenza di alterazioni a carico delle mucose boccali (ferite, ecchimosi, ematomi) che sovente accompagnano i traumi dentari… “, attestazione che non può acquisire alcun valenza probatoria circa la sussistenza della lesione riconducibile all’evento infortunistico, nulla rilevando la descrizione del relativo trattamento riferito per completezza espositiva “.

Inoltre, evidenzia il Tribunale, appare verosimile che il trauma dentario possa verificarsi soltanto a causa e in conseguenza del mancato, o scorretto, uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato, né su tale uso lo stesso ha reso specifica attestazione, per cui la relativa pretesa difetta di prova circa il nesso di causalità tra l’evento e dette lesioni.

Per tali ragioni viene confermata la sentenza del Giudice di Pace e il danneggiato viene condannato a rifondere le spese di lite alla Compagnia assicuratrice.

Ulteriormente l’appellante viene condannato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma I quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Avv. Emanuela Foligno

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