La Cassazione ha accolto la pretesa di un cittadino che si era sottoposto alla vaccinazione antipolio prima che divenisse obbligatoria
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11339/2018 si è pronunciata sulla pretesa risarcitoria avanzata da un cittadino sardo nei confronti del Ministero della Salute. L’attore riteneva sussistente un nesso di causalità tra la menomazione da cui era affetto e la vaccinazione antipolio tipo Salk. Chiedeva, pertanto, la concessione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992.
La vaccinazione, all’epoca in cui venne effettuata, non era obbligatoria ma fortemente raccomandata nell’ambito di un programma di politica sanitaria del Ministero della Salute.
La pretesa era stata respinta dai Giudici del merito. La Corte d’appello, in particolare, aveva sottolineato che l’indennizzo previsto dalla norma invocata era circoscritto solo a coloro che fossero stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/1959. Nel caso in esame, invece, la vaccinazione era stata praticata anteriormente a tale data.
La Cassazione, ha invece ribaltato la decisione di secondo grado. Gli Ermellini hanno sottolineato come la tutela prevista dalla normativa avesse portata retroattiva. laddove seppur non obbligatoria la vaccinazione era altamente raccomandata.
Il Giudici del Palazzaccio, nell’argomentare la decisione, hanno richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 27/1998. Tale pronuncia, relativa all’articolo 1, comma 1 della legge n. 210/1992, sanciva la violazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione. Nello specifico, dichiarava costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante “Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica”.
In conclusione, secondo la Cassazione, non è costituzionalmente lecito richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la stessa collettività sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze.
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