Quando si parla di valore della Ctu medico-legale occorre evidenziarne alcuni aspetti che ne fanno il raccordo perfetto fra la cultura medica e quella giuridica

L’importanza della CTU medico legale è un tema cruciale proprio in quanto si tratta di uno strumento largamente utilizzato sia in regimi di tipo inquisitorio sia in regimi di tipo accusatorio.

Nell’ambito del nostro sistema processuale si parla di perizia in sede penale, di consulenza tecnica in sede civile.

Questi due istituti hanno, nel corso del tempo, acquisito una importanza sempre maggiore.

Il valore della Ctu medico-legale si è accresciuto parallelamente all’espandersi del dominio tecnico-scientifico in tutti gli aspetti del sociale e, così, della rilevanza della c.d. “prova scientifica”.

Ebbene, nei processi civili o giuslavoristici aventi ad oggetto questioni previdenziali, infortunistiche ed assicurative, nonché nei giudizi di responsabilità medica, si può affermare che il valore della CTU medico-legale sia enorme.

Ciò in quanto essa rappresenta uno strumento indispensabile.

Con l’entrata in vigore prima del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con L. n. 189/2012, ( c.d. Decreto Balduzzi) poi con la Legge Gelli n.24 del 03/2017, con il suo richiamo alle «linee guida», l’importanza della Ctu medico legale e di chi la redige è ulteriormente aumentato.

Le norme che disciplinano l’attività del consulente sono gli artt. 61 ss c.p.c., nonché gli artt.191 ss c.p.c. In base all’art. 61 c.p.c., quando è necessario il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici.

La scelta dei consulenti tecnici va fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati in base alle disposizione del c.p.c. (cfr. disp. att. c.p.c. capo II artt. 13 e ss).

L’art. 22 disp. att. c.p.c. prevede inoltre che gli incarichi peritali siano conferiti “normalmente” a coloro che sono iscritti all’Albo del Tribunale alla cui circoscrizione appartiene il Giudice, norma a carattere ordinatorio, derogabile tramite richiesta espressa di autorizzazione al Presidente del Tribunale, la cui violazione non è tuttavia prevista quale nullità e dunque non è sanzionabile.

L’art. 23 disp. att. c.p.c., pone tuttavia un limite numerico agli incarichi conferibili a ciascun CTU medico legale.

Ciò in quanto impone anche al Presidente del Tribunale di vigilare affinché a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio.

Infine, garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Su questo tema, e sui poteri e i limiti del Ctu medico legale, vi invitiamo a leggere l’accurato approfondimento dell’Avv. Benito De Siero.

 

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