Venezia, trasporto turistico non autorizzato: confermata sanzione e confisca del natante

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La Corte di Cassazione conferma la sanzione e la confisca del natante utilizzato per un trasporto turistico non autorizzato a Venezia. Le società ricorrenti non avevano rinnovato correttamente l’autorizzazione e la semplice vidimazione annuale non è sufficiente a legittimare il servizio (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 21 ottobre 2025, n. 27984).

La vicenda del natante utilizzato per trasporto turistico non autorizzato

La S.C. (ordinanza dii revocazione n. 29615 del 2023) ha rigettato il ricorso delle due società avverso la decisione con cui la Corte d’appello (conformemente al primo grado) respinge l’opposizione da loro proposta avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di Euro 344,00, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa, con confisca del natante, per attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea, nelle acque del territorio comunale di Venezia, in assenza di autorizzazione.

Nello specifico, la S.C. ha rimarcato che l’autorizzazione n. 5, a suo tempo rilasciata dal Comune di Mira, doveva essere rinnovata ed era depositata in attesa della “vidimazione” annuale, ma le caratteristiche del natante sottoposto a controllo (stazza inferiore a 5 t, portata massima fino a 19 persone) “erano diverse da quelle previste in quell’autorizzazione n. 5 “gran turismo”, rilasciata dal Comune di Mira”…… “la mera richiesta di vidimazione annuale […] non assume rilievo in quanto si tratta di una formalità ben diversa dal rinnovo dell’autorizzazione, soggetto ad un particolare procedimento previsto dal regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna”.

Le due società si rivolgono alla Corte di Cassazione sostenendo che l’ordinanza della S.C. sopra citata sarebbe viziata da un errore di percezione dell’istanza del 6.9.2017, presentata dall’operatore al Comune, perché letta quale mera istanza di vidimazione annuale laddove costituiva, invece, una tempestiva istanza di rinnovo dell’autorizzazione per il servizio di noleggio natante con conducente; in conseguenza, il titolo autorizzatorio non sarebbe scaduto alla data delle sanzioni comminate e l’operatore avrebbe avuto diritto a continuare a svolgere il servizio di trasporto.

Il ricorso non è ammissibile.

L’autorizzazione del Comune non era stata rinnovata

Nell’ordinanza impugnata per revocazione la S.C. ha esplicitamente, più volte, ribadito, che la Corte d’appello ha ritenuto legittima l’ordinanza ingiunzione del Comune di Venezia e la disposta confisca in conseguenza dell’accertamento dell’esercizio del trasporto non di linea in assenza di autorizzazione. I ricorrenti hanno estrapolato alcune frasi e sovrapposto i punti di motivazione che, invece, erano stati separatamente articolati in sequenza proprio allo scopo di chiarire perché il Collegio abbia ritenuto infondata l’impugnazione. In particolare, è stato sottolineato che “l’ordinanza ingiunzione oggetto d’impugnazione si basa sulla contestazione al conducente del motoscafo e alle due società, rispettivamente proprietaria del natante e armatrice, per avere effettuato un servizio di noleggio con conducente in assenza di autorizzazione, con l’ulteriore rilevante conseguenza dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

I Giudici di merito hanno stabilito che […] l’autorizzazione n. 5, a suo tempo rilasciata dal Comune, doveva essere rinnovata ed era depositata in attesa della “vidimazione” annuale e che, inoltre, le caratteristiche del natante sottoposto a controllo erano diverse da quelle previste dall’autorizzazione n. 5 “gran turismo”, rilasciata dal Comune.

La confisca del natante utilizzato per trasporto turistico non autorizzato

Infine, la S.C. ha ribadito chela statuizione della Corte di Venezia, che ha disatteso la richiesta degli appellanti di revocare la confisca, è coerente con il dato normativo, con la funzione della confisca obbligatoria, oltre che con la giurisprudenza di legittimità“, nell’ipotesi in cui il servizio sia svolto in assenza di autorizzazione.

In questo “quadro” la S.C. ha affermato, a proposito della vidimazione annuale, che “la mera richiesta di vidimazione annuale non assume rilievo in quanto si tratta di una formalità ben diversa dal rinnovo dell’autorizzazione, soggetto ad un particolare procedimento previsto dal regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna (validità quinquennale dell’autorizzazione, rinnovo a domanda dietro presentazione, entro due mesi precedenti la data di scadenza, della documentazione attestante il permanere dei requisiti, divieto di esercizio del servizio autorizzato dopo la scadenza in caso di mancata tempestiva richiesta di rinnovo)”.

È evidente, allora, che non si può discorrere di alcun errore percettivo e il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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