Gli Ermellini hanno fornito chiarimenti in tema di risarcimento in assenza di danno alla salute qualora si avesse a che fare con un vicino rumoroso
La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 21554/2018 ha fatto il punto sulla possibilità di ottenere un risarcimento in presenza di un vicino rumoroso e molesto, anche laddove non vi sia danno alla salute.
Secondo gli Ermellini, infatti, il danno alla salute non sussiste in re ipsa in caso di immissioni intollerabili causate da un vicino rumoroso.
Tuttavia, ciò non impedisce il risarcimento se viene leso il normale svolgimento della vita familiare.
In buona sostanza, la mancanza di un danno biologico documentato, non impedisce di ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa del vicino rumoroso.
La vicenda
La Cassazione ha accolto il ricorso di un condomino aveva chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’officina troppo rumorosa vicino casa.
Tuttavia, per la Corte d’Appello, non poteva ritenersi provato un danno alla salute. Per questo motivo è stato ritenuto risarcibile un unico danno: quello della compromissione del pieno svolgimento della vita domestica.
L’importo liquidato in prime cure è stato dunque rideterminato.
Ciò in quanto, sulla base dei rilievi effettuati, le immissioni provenienti dall’officina risultavano superare la soglia di normale tollerabilità in un solo ambiente della casa ed in misura contenuta. Senza contare che ciò avveniva solo durante l’orario di apertura dell’officina.
Il ricorrente, in Cassazione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ridotto il risarcimento del danno ritenendo non provato un danno alla salute.
A suo avviso, il danno non patrimoniale alla salute causato dal vicino rumoroso non avrebbe dovuto essere specificamente provato in quanto sussistente in re ipsa.
Una conclusione non accolta dagli Ermellini che, invece, ritengono che la sentenza impugnata abbia correttamente affermato che non potesse ritenersi provato un danno alla salute.
Tuttavia, hanno riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno derivante dalla lesione al normale svolgimento della vita familiare.
Infatti, l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite.
Questo perché è stato leso il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione.
A trovare accoglimento è stata la censura secondo cui la Corte d’Appello, nella determinazione dei danni, avrebbe illegittimamente tenuto conto della assoluta priorità temporale dell’attività commerciale esercitata rispetto alla destinazione abitativa.
L’art. 844 c.c., infatti, impone, nei limiti della valutazione della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio.
Viceversa, l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, di dover escludere qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso.
In questo caso, infatti, viene in considerazione unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi. Si rientra, pertanto, nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’articolo 2043 del codice civile e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, dell’articolo 2059 c.c. (Cass. 5844/2007).
A questo criterio interpretativo non si è conformata la sentenza impugnata, che ha erroneamente considerato, pure il criterio della “priorità dell’uso”. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio relativamente a tale punto.
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