La Corte di Cassazione, con una specifica sentenza, ritorna a pronunciarsi sulle notifiche dopo le 21 nell’ambito del processo civile

La Corte di cassazione con la sentenza numero 21445/2018 fa il punto, ancora una volta, sulle notifiche dopo le 21.

Secondo gli Ermellini, infatti, la notifica telematica eseguita dopo le 21 si considera perfezionata alle 7 del giorno successivo. Se invece è eseguita prima delle 21 ma consegnata dopo, si perfeziona il giorno dell’invio.

Una questione importante quella delle notifiche dopo le 21. Ciò in quanto l’orario entro il quale eseguire una notifica telematica per garantire la sua tempestività è stata spesso oggetto di pronunce giurisprudenziali. Queste hanno chiarito il termine da rispettare per provvedere a notificare regolarmente un atto.

Quella telematica è invece oggetto della sentenza in commento.

Nel caso di specie, in particolare, i giudici hanno precisato due concetti fondamentali per l’avvocato del terzo millennio.

Il primo è che anche la notificazione telematica, al pari di quella cartacea, non può farsi prima delle 7 e dopo le 21.

Ne consegue pertanto che le notifiche dopo le 21 debbano considerarsi perfezionate alle 7 del mattino seguente.

Come noto, il divieto sancito per le notifiche tradizionali dall’articolo 147 del codice di procedura penale è stato esteso dal legislatore anche alle notifiche telematiche.

Ciò è avvenuto tramite la legge numero 179/2012, con un meccanismo che impedisce il perfezionamento della notificazione in caso di mancato rispetto del limite temporale.

Tale meccanismo, peraltro, non distingue la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica.

Ne consegue, dunque, se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21, la stessa si considera perfezionata quel giorno anche se il destinatario la ha ricevuta dopo le 21. Ciò che vale, infatti, è le ricevuta di accettazione della richiesta.

Qualora invece la notifica sia stata non solo consegnata dopo le 21, ma anche richiesta oltre tale limite di orario, il perfezionamento si considera avvenuto alle 7 del giorno successivo.

 

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