Il dl fiscale ha stabilito che sono vietate per legge le bollette a 28 giorni. Introdotta la fatturazione obbligatoria su base mensile 

Sono state vietate per legge le bollette a 28 giorni. Il dl fiscale, definitivamente approvato, lo ha sancito.
Con l’approvazione del provvedimento viene introdotta la fatturazione mensile per legge. Questo, con la sola eccezione prevista per i casi di offerte promozionali a carattere temporaneo, che potranno prevedere scadenze inferiori se non rinnovabili.
Il decreto, in particolare, ha modificato l’articolo 1 del decreto-legge numero 7/2007.
Ciò ha sancito l’introduzione dell’esplicita previsione in forza della quale “i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi”.
Il tutto però “ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese”.

Sono quindi vietate per legge le bollette a 28 giorni, dopo tante polemiche e battaglie da parte delle associazioni dei consumatori.

Per gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche si avvicina quindi il conto alla rovescia.
Dall’entrata in vigore della nuova disposizione, infatti, per tutti ci saranno 120 giorni di tempo per adeguarsi. E questo, prescindere da quale sia la tecnologia utilizzata.
Chi non dovesse provvedere per tempo, sarà tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite dagli utenti o comunque a questi ingiustificatamente addebitate entro il termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, fissato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Tale termine è indicato nel provvedimento con il quale si dispone il rimborso e ordina all’operatore la cessazione della condotta.

Ma che sanzioni sono previste per chi non si adegua?

L’Autorità è anche competente a irrogare le sanzioni. Chi viola l’obbligo di fatturazione previsto, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa da euro 58.000,00 a euro 1.160.000,00.
Chi, invece, non ottempera all’ordine di cessare la condotta e rimborsare le somme, verrà sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00.
Oppure, se le imprese hanno significativo potere di mercato, saranno condannate alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.

Non solo. Con l’approvazione del dl fiscale, il periodo di fatturazione su base mensile o di multipli del mese è stato elevato a standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi.

La sua variazione da parte dell’operatore comporta l’applicazione di un indennizzo forfettario pari a euro 50. Questo dovrà essere corrisposto a ogni utente che ha subito una fatturazione illegittima. L’importo sarà maggiorato di un euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Agcom per la cessazione della condotta e il rimborso delle somme.
 
 
 
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