In una recente sentenza i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione hanno chiarito il principio della doppia liquidazione, che differenzia il danno cd. passato da quello cd. futuro in caso di lesioni permanenti derivanti da incidente stradale

La vicenda

L’attore conveniva in giudizio il proprietario dell’auto a bordo della quale viaggiava, quale terzo trasportato, al momento dell’incidente, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Intervenivano volontariamente nel processo, il padre e germano dell’attore, nonché la sua nuova moglie, chiedendo il risarcimento dei correlati danni, dagli stessi patiti, in ragione delle gravissime lesioni cagionate al loro congiunto.

In primo grado, il tribunale, accertata l’invalidità permanente del 48% e la lesione della capacità lavorativa specifica del 35% della vittima e, dichiarata l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, accoglieva le domande avanzate, salvo quella formulata dalla matrigna.

La corte di appello, confermava la decisione di prime cure, sia nella parte relativa alla quantificazione del danno, che per aver escluso il danno allegato dalla nuova moglie del padre della vittima, ribadendo la “carenza di prova di un effettivo e apprezzabile legame affettivo che potesse superare la carenza di un vincolo parentale”.

Dalla pronuncia della corte territoriale, in punto di liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, erano emersi due aspetti:

a) l’applicazione del r.d. n. 1402 del 1922 era stata giustificata dal fatto che al momento della liquidazione – e anche al momento della decisione di secondo grado – la vita effettiva del danneggiato non avesse superato i limiti anagrafici considerati dallo stesso testo normativo: la vittima, nata nel gennaio 1964, al momento della sentenza del tribunale (dicembre 2011) aveva 47 anni, e al momento della sentenza della corte di appello, ottobre 2017, aveva 53 anni; egli era perciò, lontano dal limite di età, di 80 anni, valutato dalla tabella e, riportata nella tavola I del suddetto regio decreto, ai fini del coefficiente di capitalizzazione, nell’ipotesi di 16,420 rispetto all’età di 39 anni avuta dalla vittima al momento del sinistro;

b) la necessaria attualizzazione della tabella in parola, era stata effettuata senza applicare una riduzione riferibile allo scarto tra vita lavorativa e vita effettiva (usualmente tra il 10% e il 20%);

Ebbene sul punto la sentenza della corte di merito,  è stata cassata per le ragioni che seguono.

I giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 22741/2019) hanno ribadito come l’evoluzione giurisprudenziale abbia portato ad affermare la necessità di distinguere il danno “passato”, costituito dalla flessione reddituale effettivamente subita dal danneggiato (che sia risultato, come nella fattispecie qui in esame, produrre il reddito da lavoro) fino al momento della decisione, trattandosi di danno non “futuro” bensì attuale, e il pregiudizio cd. futuro, rappresentato dall’ipotetica contrazione economica che la vittima andrà verosimilmente a subire per gli anni a venire, determinati anch’essi probabilisticamente.

Cosicché, la doppia liquidazione non risulta più ancorata al presupposto dell’età effettiva che superi il limite anagrafico del regio decreto del 1922.

Il principio della doppia liquidazione, che differenzia il danno cd. passato da quello cd. futuro, è stato anche ribadito, in recentissime sentenze della Cassazione (tra le quali, in particolare, Cass., 30/04/2018, n. 10321, e Cass., 12/04/2018, n. 9048) cui i giudici Ermellini hanno inteso dar seguito, tra l’altro, aggiungendo che:

1) sino al momento della liquidazione, il lucro cessante si è già verificato e dev’essere accertato, seppure con criterio probabilistico (ricostruendo, cioè, i redditi da considerare definitivamente perduti perché, senza l’evento di danno, sarebbero stati acquisiti), mentre 2) solo dopo la liquidazione (e sarà tale anche quella in sede di rinvio, salvo che non si accerti che la vittima non avrebbe più prodotto reddito lavorativo) andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri, che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all’età della stessa al momento in cui si compie l’operazione di capitalizzazione.

Per la determinazione del reddito di base è utilizzabile l’art. 137, codice delle assicurazioni private.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente e univocamente chiarito che i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perché:

a) sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;

b) i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell’aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalità dei decenni successivi;

c) le tabelle del 1922 non distinguono tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine, per le quali ultime essa è maggiore;

d) la rendita del capitale presa in considerazione nel 1922, una volta ridotto drasticamente il saggio legale degli interessi, e anche la rendita da titoli individuabili come non a significativo rischio, è maggiore di multipli rispetto a quella attuale,

e) il regio decreto in parola è stato è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della Cassa Nazionale per Assicurazioni Sociali (CNAS, ovvero l’ente erogatore delle prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (1933), e quindi dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e comunque per effetto della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale.

In definitiva, la Suprema Corte ha affermato che “nella liquidazione equitativa del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, qualora si utilizzi, quale parametro, la tabella attuariale di cui al r.d. n. 1403 del 1922, dovranno apportarsi motivatamente due correttivi, quello inerente all’aspettativa di vita e quello afferente alla percentuale di riduzione per capitalizzazione anticipata”.

Il legame affettivo tra la vittima e la sua matrigna

Non ha invece, trovato accoglimento la doglianza relativa all’esclusione della domanda risarcitoria della matrigna della vittima, quale suo prossimo congiunto.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, al riguardo, fa riferimento alla possibilità di presumere la prova del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti dall’esistenza dello stretto legame di parentela riferibile alla famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza – che può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione – bensì sull’assenza di legame affettivo tra i familiari stessi e la cd. vittima primaria nonostante il rapporto di parentela (Cass., 19/11/2018, n. 29784);

Nella fattispecie esame, la corte territoriale dopo aver vagliato la relazione parentale, aveva escluso coerentemente, la prova della sussistenza di un concreto ed apprezzabile legame affettivo tra le parti a cominciare dall’esclusione dell’astratta ipotizzabilità del pregiudizio per carenza di convivenza, dal momento che il matrimonio col padre della vittima era avvenuto quando egli aveva ormai ventitré anni, sedici anni prima dell’incidente, il tutto a fronte di emergenze documentali contrarie alla possibilità di ipotizzare una convivenza.

La redazione giuridica

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