La Corte di Cassazione ha confermato il diritto dei passeggeri a ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di Volo in ritardo di oltre tre ore. Non è necessario dimostrare un danno specifico né la presenza al check-in all’orario originario, poiché il diritto sorge automaticamente al verificarsi del ritardo effettivo, indipendentemente dalle motivazioni fornite dal vettore (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 ottobre 2025, n. 28743).
I fatti
La mandataria dei due passeggeri si rivolge al Giudice di Pace allo scopo di far accertare il diritto dei suoi rappresentati alla compensazione pecuniaria, quantificata in Euro 1.200,00, in quanto titolari di biglietto aereo emesso dalla convenuta per il volo aereo da Montego Bay (Giamaica) a Milano Malpensa del 21 luglio 2019 delle ore 22.10 che aveva subito un ritardo di oltre tre ore.
La convenuta non contestava il ritardo aereo, ma adduceva che la riprogrammazione del volo era dovuta ad una circostanza eccezionale non imputabile al vettore, consistente nella necessità di adottare le idonee misure di sicurezza conseguenti alla presenza all’imbarco a Malpensa di un passeggero in stato di alterazione alcoolica prenotato sul volo di andata della medesima rotazione (Malpensa – Varadero – Montego Bay) e aggiungeva che, in ogni caso, i passeggeri erano stati preventivamente avvertiti della riprogrammazione in posticipo del volo e, pertanto, non si erano recati in aeroporto all’orario precedentemente comunicato per il check-in, donde l’inapplicabilità del Reg. CE n. 261/2004.
La vicenda giudiziaria
Con sentenza n. 804/2021 il Giudice di Pace di Busto Arsizio respinge la domanda attorea, in considerazione del fatto che i passeggeri erano rimasti nel luogo di vacanza fino all’orario previsto per la nuova accettazione. Successivamente, il Giudice di appello riforma in toto la decisione di primo grado e condanna il vettore al pagamento della somma di Euro 1.200,00 (Euro 600,00 per ciascun passeggero rappresentato) nonché di quella di Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, 3 comma, c.p.c., oltre alle spese di lite.
Nello specifico ai fini della maturazione del diritto alla compensazione pecuniaria non è imposto al passeggero del volo ritardato la necessaria presenza all’imbarco all’ora precedentemente comunicata, bensì il solo fatto di aver viaggiato su di un volo che ha registrato un ritardo maggiore di tre ore, poiché la compensazione non ristora i passeggeri dall’attesa in aeroporto, ma del solo ritardo rispetto all’orario di arrivo programmato, senza potersi attribuire rilievo, dato lo scarso preavviso, al fatto che fossero rimasti nel luogo di vacanza sino all’orario previsto per il nuovo imbarco, non essendo stati messi nella condizione di riprogrammare le proprie attività.
Volo in ritardo di oltre tre ore, la Cassazione conferma il diritto al rimborso
Il vettore sostiene che il Reg. CE del 2004 menzionato, assicura ai passeggeri una compensazione pecuniaria a prescindere dall’assolvimento dell’onere della prova e dell’accertamento del nesso causale così come invece ordinariamente previsto dagli artt. 2967 c.c. e 1218 c.c.. e che l’obbligo del vettore è quello di erogare prestazioni di assistenza al passeggero che si differenziano a seconda dell’entità del ritardo, ma non la compensazione pecuniaria.
Quanto al ritardo nell’esecuzione del trasporto è stata equiparata, ai soli fini della compensazione pecuniaria, la fattispecie dei voli ritardati a quella dei voli cancellati qualora il ritardo sia superiore alle tre ore.
Facendo un passo indietro, il nodo della controversia è se il Reg. CE n. 261/2004 (e con esso anche il diritto a compensazione pecuniaria), si applichi o meno ai passeggeri che non si siano presentati all’accettazione all’orario stabilito.
Il caso di passeggeri che non siano presenti al momento del check in come originariamente programmato ricadrebbe nell’ambito di applicazione del Reg. CE n. 261/2004, il quale prevede che il diritto alla compensazione pecuniaria si applichi “a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’art. 5, si presentino all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l’ora al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata”.
Non è necessario subire un danno per avere il rimborso per volo in ritardo di oltre tre ore
Ciò significa che i passeggeri che per qualsiasi motivo non si presentino all’ora stabilita all’imbarco del volo non possono fruire delle tutele previste per il negato imbarco (rimborso del prezzo o compensazione pecuniaria e volo alternativo) né di quelle inerenti informazioni, assistenza, bevande, pasti, pernottamento, rimborso, ecc.).
Le critiche del vettore non sono fondate. Non è necessario subire un danno per godere della compensazione pecuniaria richiesta per il volo ritardato, essendo sufficiente l’oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore, come nel caso è pacificamente avvenuto.
Il vettore ha comunicato ai passeggeri il nuovo orario del volo ed è a quest’ultimo che “deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della norma in argomento, e non già all’orario originariamente fissato e poi dalla stessa compagnia aerea annullato”. Diversamente, l’informazione data in ragione della sopravvenuta ragione di ritardo risulterebbe del tutto privata di senso e utilità pratica.
Ricorso rigettato.
Avv. Emanuela Foligno





