L’ufficiale giudiziario preposto alla consegna della notifica deve seguire delle formalità ben precise, pena la nullità dell’atto. L’accettazione di un atto nullo, tuttavia, ne sana la nullità in quanto si ritiene raggiunto l’obiettivo della notifica stessa
La notifica di un atto giudiziario ha l’obiettivo di portare a conoscenza del cittadino destinatario il suo contenuto. Tuttavia, qualora non vengano rispettate tutte le formalità previste dalla normativa, la notifica può essere rifiutata. D’altra parte però la legge considera come accettazione il rifiuto privo di valide ragioni e inoltre attribuisce efficacia sanante all’accettazione di un atto nullo in quanto, in tal caso, lo scopo della notifica, è raggiunto indipendentemente dalla nullità. Il rifiuto è invece valido quando l’atto viene consegnato in un luogo in cui il destinatario non vive o non lavora più.
La notifica, in base agli articoli 138 e successivi del codice di procedura civile, deve essere eseguita a mano da un ufficiale giudiziario, il quale deve rispettare, a pena di nullità, una successione precisa dei luoghi in cui effettuare la stessa: prima l’abitazione, poi il Comune in cui il destinatario ha l’abitazione o la residenza, quindi il Comune di dimora e infine, se anche questo è sconosciuto, il Comune in cui è domiciliato.
Ai fini della validità della notifica e, conseguentemente, del diritto al rifiuto occorre tenere in considerazione anche l’orario in cui avviene la stessa, che deve essere compreso tra le 7.00 e le 21.00. La notifica accettata al di fuori di questo intervallo è comunque valida; in caso di rifiuto, invece, l’ufficiale giudiziario è tenuto a effettuare un nuovo tentativo negli orari indicati.
Il rifiuto di un atto giudiziario, inoltre, può essere esercitato anche da persone diverse dal destinatario. L’art. 139 del codice di procedura civile prevede infatti che, sempre nel rispetto della sequenza dei luoghi già indicata, l’atto possa essere consegnato a una serie di persone che hanno un legame con il destinatario. Tra queste figurano le persona di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché di età non inferiore a quattordici anni o non palesemente incapaci; in mancanza di queste l’ufficiale giudiziario può consegnare l’atto al portiere dello stabile in cui si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario e, ove mancasse anche il portiere, a un vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile la notifica può essere eseguita presso il capitano o chi ne fa le veci.
Solamente nel caso in cui tali soggetti rifiutino la notifica dell’atto, l’ufficiale giudiziario, secondo quanto disposto dall’articolo 140 del codice di procedura civile ‘deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento’.
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