Rivelare pubblicamente particolari personali piccanti è diffamazione

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La Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo condannato per il reato previsto dall’articolo 595 del codice civile ammettendo l’utilizzabilità in giudizio di una testimonianza ‘de relato’

Rilevare pubblicamente fatti personali offensivi del decoro e dell’onore di una persona integra il reato di diffamazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 50058 del 24 novembre 2016. La Suprema Corte è stata investita dal ricorso presentato da un uomo condannato dal Tribunale di Pistoia per aver rivelato “comunicando con più persone” alcuni particolari intimi relativi alla vita sessuale della persona offesa, costituitasi parte civile nell’ambito del procedimento penale.

L’imputato contestava, in particolare, la circostanza secondo cui “non vi sarebbe la certezza dell’identificazione del ricorrente” nella persona che pronunciò le frasi lesive, in quanto l’unico testimone interrogato , aveva soltanto una conoscenza indiretta del fatto (teste de relato) avendo dichiarato di aver appreso da terzi il nome della persona che aveva pronunciato la frase.

Nello specifico il teste aveva dichiarato di aver appreso il nome della persona al centro del gossip dal barista di un circolo specificando di conoscere tale persona in quanto cliente del medesimo circolo e aggiungendo che la vicenda era stata riferita in presenza di altre tre persone; inoltre aveva specificato di non conoscere né il nome del soggetto che aveva riferito l’accaduto, avendolo appreso dal barista, né il nome del barista stesso, né il nome delle altre persone presenti.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondato tale motivo di impugnazione rigettando il ricorso. I giudici del Palazzaccio, infatti, pur avendo acquisito che il testimone non conoscesse effettivamente il nome del soggetto che aveva rivelato i particolari piccanti, hanno chiarito che il fatto storico della narrazione non era contestato, e che corrispondeva alla stessa frase riferita da un altro teste sentito sull’argomento.

La Corte ha inoltre evidenziato come “le dichiarazioni de relato sono utilizzabili ove nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento, essendo l’ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l’espressa richiesta di parte”.

 

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