Avvocato incompetente, le Sanzioni Unite della Cassazione rendono definitiva la censura inflitta ad una legale, senza che ci sia stato esposto del cliente
Con la sentenza n. 25633/2016 pubblicata il 14 dicembre le Sezioni Unite della Cassazione confermano una sanzione disciplinare nei confronti di una legale dopo aver respinto il ricorso presentato in favore del suo assistito.
Con questa sentenza viene confermato che le sanzioni disciplinari scattano nei confronti degli avvocati a prescindere dall’esposto del cliente e degli eventuali danni causati: basta che sia chiaro l’errore, talmente grave da considerare l’avvocato incompetente e impreparato.
Nel caso oggetto della sentenza, il Consiglio dell’ordine territoriale ha elevato la sanzione della censura nei confronti della legale per violazione degli artt. 8, 12 e 38 del codice deontologico forense. Motivo? Aver accettato l’incarico di una lavoratrice che voleva agire in giudizio contro il proprio ex datore di lavoro “senza averne adeguata competenza e senza adempiere all’incarico con la dovuta diligenza”.
La mancata competenza si deduceva dalla confusione con cui venivano descritti i fatti, dalle conclusioni esposte, ma soprattutto dagli “ingiustificabili” errori di diritto compiuti, come la richiesta di reintegra della lavoratrice all’azienda con meno di 15 dipendenti, errori evidenziati dallo stesso giudice del lavoro.
Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, l’ordine si è rivolto al Consiglio Nazionale Forense, che ne ha confermato la misura.
Ma l’aspetto fondamentale della vicenda è che il Cnf ha dichiarato che il Coa ha il “dovere di agire d’ufficio” perché la prestazione “improntata a canoni di faciloneria e superficialità” e una difesa “confusa, disarticolata, priva di alcuna linea e sostanza giuridica, con macroscopici e ingiustificabili errori di diritto” rappresenta una violazione deontologica.
L’avvocato a cui è stata inflitta la sanzione è ricorsa in Cassazione, ma la sentenza emessa conferma il potere/dovere del Coa di intervenire d’ufficio quando viene “a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense”.
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