Investimenti rischiosi, banca tenuta a informare dettagliatamente

0

Investimenti rischiosi, secondo la Cassazione la banca è tenuta a dare informativa dettagliata anche se il titolare del conto si dichiara “esperto”

Con la sentenza n. 18702 del 23 settembre 2016 la Corte di Cassazione si è espressa a favore di un correntista che ha citato in giudizio la propria banca a causa di investimenti rischiosi che hanno portato ad un “rilevante danno patrimoniale”.
Secondo il correntista, infatti, la banca aveva “violato, sotto più profili, le norme di comportamento stabilite a carico degli intermediari finanziari dalla normativa primaria e secondaria in materia”.

Motivo? Perché la banca, sempre secondo il correntista che l’ha citata in giudizio, “aveva eseguito le operazioni senza fornire adeguate informazioni specifiche, in assenza di copertura finanziaria, in assenza di valutazione circa l’adeguatezza per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione e circa l’adeguatezza alla situazione finanziaria dell’investitore, omettendo anche di fornire informazione scritta delle perdite generate dagli investimenti”.

In primo e in secondo grado, però, il Tribunale ha rigettato la domanda del correntista, perché questi si era assunto tutti i rischi che gli erano stati evidenziati degli investimenti e perché, soprattutto, “aveva rilasciato informazioni personali dalle quali si evinceva la sua elevata conoscenza degli strumenti negoziati sul mercato dei titoli mobiliari e la sua alta propensione al rischio, mentre aveva rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria, così impedendo una valutazione di adeguatezza delle operazioni sotto tale profilo”.

Il correntista è però ricorso in Cassazione perché in disaccordo con l’interpretazione della Corte d’appello secondo la quale “l’affidamento all’intermediario del solo incarico di eseguire gli ordini che l’investitore impartisce nell’ambito delle strategie di investimento che consapevolmente e liberamente ritiene di adottare – senza alcuna consulenza in relazione alla scelta dei prodotti da acquistare, né affidamento di incarico di gestione di portafoglio – esoneri l’intermediario stesso da ogni valutazione di appropriatezza delle operazioni che l’investitore ordini di eseguire”.

Il correntista faceva infatti notare che, secondo quanto previsto dal Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, “deve ritenersi che tale tipologia di rapporto rientra tra quelli ai quali si applicano le norme regolamentari dettate dall’art. 28, comma 2, e art. 29 della Delibera Consobn. 11522/1998”, con i conseguenti obblighi di “di valutazione della adeguatezza delle singole operazioni e di astensione”.

In questo, la Cassazione ha ritenuto dargli ragione, poiché nel Testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 l’intermediario finanziario ha degli specifici obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, informazione e comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni, che devono essere osservati nello svolgimento dei servizi di investimento, nella ricezione e trasmissione di ordini e nella negoziazione di strumenti finanziari.
La banca intermediaria, quindi, non poteva sottrarsi a tali obblighi e doveva invece, prima di effettuare operazioni, “fornire all’investitore – fatta eccezione per i soli operatori qualificati di cui all’art.31 del Regolamento – un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente”. Inoltre, “a fronte di un’operazione non adeguata”, la banca poteva darvi corso “soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.

Il ricorrente aveva invece evidenziato il “mancato adempimento della banca intermediaria dei predetti obblighi di informazione, di eventuale segnalazione di inadeguatezza e di astensione in relazione alle singole operazioni eseguite” ed era onere della banca “provare il proprio adempimento”.

Dunque, la Corte d’appello aveva errato nel negare “la sussistenza nella specie di quegli obblighi”, evidenziando delle circostanze di fatto “erroneamente ritenute idonee a renderne in sostanza giustificato l’inadempimento”.

Secondo la Cassazione, in particolare, “non può (…) ritenersi sufficiente a giustificare l’omissione di ogni informazione e valutazione di adeguatezzada parte dell’intermediario l’avere l’investitore dichiarato, in sede di stipula del c.d. contratto quadro, di possedere un’esperienza “alta” su tutti i prodotti finanziari indicati nel modulo (titoli di Stato, pronti contro termine, altre obbligazioni, titoli azionari, prodotti derivati, titoli esteri obbligazionari, titoli esteri azionari, fondi comuni) perchè, pur prescindendo da ogni apprezzamento in concreto di tale dichiarazione, la asserita conoscenza non comporta di per sè l’inserimento del dichiarante tra gli investitori qualificati di cui all’art. 31, comma 2, Reg. n. 11522/98 con esonero dell’intermediario dagli obblighi anzidetti”.

LEGGI ANCHE:

Recupero crediti, proposta per introdurre il reato di stalking bancario

Per la garanzia non è necessario conservare lo scontrino

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui