Offende l’ex marito su un blog, condannata per diffamazione

0

Il contenuto del testo era lesivo della reputazione della persona offesa, la cui identità era chiaramente desumibile dal contenuto

Aveva pubblicato su un blog aperto, ovvero accessibile a chiunque, un messaggio in cui descriveva le proprie vicissitudini matrimoniali, affermando, tra l’altro, che l’ex marito “nonostante la perizia psichiatrica allarmante”, insegnava a dei bambini.
Per la Corte d’Appello di Torino, a conferma di quanto deciso dal Tribunale di Verbania, la donna andava condannata per diffamazione. Nel testo del messaggio, infatti, l’uomo era stato descritto in modo tale da renderlo ben riconoscibile (musicista, docente di scuola media e maestro); inoltre si trattava dell’unico ex marito della donna.
Secondo il giudice di secondo grado, dunque, il contenuto del messaggio era da considerarsi “lesivo della reputazione della persona offesa” perché ipotizzava patologie psicologiche in un soggetto che ricopriva funzioni educative e che, peraltro, non era mai stato sottoposto, nel corso del procedimento di divorzio, “a perizie o valutazioni psichiatriche”.
La ex moglie, aveva quindi impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo il possibile mutamento del contenuto dello scritto e “la non riconducibilità dello stesso alla ricorrente”. La Suprema Corte, tuttavia, con sentenza n. 6352/2017, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato e confermando a sua volta la sentenza di condanna.
Secondo gli Ermellini, infatti, era emerso dalle indagini svolte che il brano pubblicato sul blog era a firma della donna e conteneva notizie certamente riconducibili al rapporto matrimoniale fra la stessa e la persona offesa. Inoltre era in perfetta continuità logica con le altre argomentazioni sviluppate.
Le affermazioni della ricorrente, secondo i Giudici del Palazzaccio erano delle mere congetture, e la stessa difesa non sarebbe riuscita a spiegare il motivo per cui qualcun altro avrebbe dovuto usare tali espressioni nei confronti dell’ex marito, cercando di attribuire la paternità all’imputata.
Stante, infine, il lungo lasso di tempo in cui il brano è rimasto sul blog, consentendo a tutti l’accesso e la lettura, alla Cassazione non appariva eccessiva la pena confermata dal giudice d’Appello.
LEGGI ANCHE:
Diffamazione e penale responsabilità del gestore del sito
Diffamazione, attenzione ai commenti offensivi sui social network
Diffamazione, l’offesa che non giustifica il diritto di critica è reato

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui