Approvato il modulo per la comunicazione dell’indirizzo che consentirà di ricevere online accertamenti e atti da parte dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° luglio 2017 gli avvisi di accertamento e gli altri atti emessi dall’Agenzia delle Entrate potranno essere notificati a mezzo Pec. A tal fine Il Direttore delle Entrate ha approvato nei giorni scorsi il modello per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata. Una soluzione che, oltre a garantire la certezza della ricezione, consentirà a chi deciderà di avvalersene di evitare le code agli sportelli.
Il documento, con cui sarà anche possibile comunicare le variazioni e la revoca dell’indirizzo Pec, è stato emesso in attuazione delle modifiche apportate dal decreto legge 193/2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) all’articolo 60 del Dpr 600/197 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Possono optare per la ricezione delle comunicazioni fiscali via Pec le persone fisiche (residenti e non residenti) e i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati ad avere un indirizzo Pec risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Ini-Pec). La comunicazione dell’indirizzo Pec non produce, pertanto, effetti se il soggetto richiedente risulti già titolare di un indirizzo Pec inserito nell’Ini-Pec.
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica dal contribuente abilitato ai servizi telematici, secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia e mediante un apposito software reso disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate, dove è possibile reperire il modello con le relative istruzioni.
Qualora la casella di Pec risulti satura al momento della notifica del singolo atto, l’ufficio, decorsi almeno sette giorni dal primo invio, procederà a un secondo tentativo di consegna; nel caso in cui anche il secondo tentativo fallisca si applicheranno le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti. Tale soluzione è prevista anche qualora la casella di Pec risulti invece non valida o non attiva già al primo tentativo.




