Danno da lesione del rapporto parentale: ok alle tabelle milanesi

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La recentissima decisione n. 12470 depositata il 18 maggio 2017 della Suprema Corte (Terza Sezione Civile – Relatore dott.ssa Lina Rubino), contiene in sé una piccola rivoluzione, in materia  di valutazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del rapporto parentale determinata da una grave invalidità del congiunto.
Ed infatti gli  Ermellini,  riconoscendo il danno da alterazione familiare, quale è quello patito nel caso de quo dalla moglie (danneggiata di riflesso) dell’infortunato rimasto gravemente invalido, che subisce a causa di tanto una grave compromissione della sua vita familiare, sessuale e sociale,  hanno affermato che il danno stesso deve essere risarcito in base ai criteri fissati dalle tabelle del Tribunale di Milano e non in base alla mera applicazione di un criterio equitativo puro.
Nel caso in esame ha trovato accoglimento il ricorso presentato da una donna che chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in proprio a causa della completa alterazione della propria vita familiare, diretta conseguenza di un incidente stradale che aveva visto coinvolto il marito, a seguito del quale lo stesso aveva riportato un grado di invalidità  del 70%.
L’uomo, oltre ai danni fisici aveva riportato, in conseguenza di un incidente stradale,  anche “gravi alterazioni caratteriali, che sfociavano in comportamenti aggressivi con improvvisi scoppi d’ira e che causavano  un  deterioramento dei rapporti personali e affettivi con lo stesso, oltre che con il mondo esterno”.
La Corte territoriale pur avendo riconosciuto la sussistenza dei pregiudizi aveva pur tuttavia liquidato il  risarcimento in €. 60.000,00  sulla base di criteri equitativi puri e, quindi, in maniera avulsa da qualsiasi parametro oggettivo, già indicato dalla cassazione come valido (cfr. Cass. n. 18641 del 2011).
Ebbene, per gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello appare in evidente contrasto con il diritto della danneggiata a una integrale e onnicomprensiva, benché equitativa, liquidazione del danno non patrimoniale causato dalla definitiva alterazione del rapporto parentale con il proprio partner sulla base dei seguenti principi:

  1. la mancata adozione come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno, delle tabelle milanesi adottate al momento della liquidazione dello stesso, in mancanza di idonea giustificazione, ancorata alla inidoneità di esse, per le particolarità del caso di specie, ad essere utilizzate come parametro di riferimento;
  2. la determinazione dell’ammontare del danno non patrimoniale da alterazione definitiva del rapporto parentale con valutazione equitativa pura e non ancorata ad alcun parametro obiettivo che renda la congruità della quantificazione verificabile ex post e non arbitraria,
  3. la limitazione della quantificazione del danno ad un arco di tempo futuro e circoscritto (venti anni), non rapportato alle proiezioni di vita del danneggiato diretto, e neppure a quelle del danneggiato riflesso né ad un criterio chiaramente enunciato e dotato di una sua coerenza logica atta a consentire un controllo ex post.

Per la Corte di Cassazione nel caso de quo devono trovare applicazione le Tabelle del Tribunale di Milano, essendo la decisione impugnata in contrasto con i principi di diritto già affermati dalla stessa Corte (ex multis, Cass., n. 20985 del 2015)  in base ai quali “nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la stessa Cassazione riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono”.

 Avv. Maria Teresa De Luca

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