Una sentenza della Cassazione chiarisce quali sono le conseguenze sul diritto di abitazione in caso di morte del convivente proprietario
Una interessante sentenza della Corte di Cassazione (la n. 10377/2017) ha fornito specifiche in merito al diritto di abitazione in caso di morte del proprio convivente e proprietario dell’immobile.
Secondo i giudici, infatti, il rapporto di convivenza non attribuisce al convivente superstite un titolo idoneo a possedere o detenere l’immobile adibito a casa familiare, né il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. comma 2.
In particolare, al momento della morte del convivente proprietario dell’immobile, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile e nessuna pretesa potrà essere avanzata in sede di successione mortis causa contro gli eredi legittimi.
Questa sentenza sul diritto di abitazione conferma ciò che i giudici di legittimità avevano già chiarito, ovvero che un rapporto di convivenza stabile e duraturo non attribuisce automaticamente al convivente superstite un titolo idoneo per possedere o detenere l’immobile.
Il diritto di abitazione di cui all’art. 540 co. 2 del c.c. è espressamente riservato al coniuge e, pertanto, non estendibile a una situazione di convivenza.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, una donna aveva fatto ricorso in quanto ex convivente al fine di ottenere il riconoscimento della reintegrazione nel possesso, ma i giudici hanno chiarito espressamente che “la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore sul bene, è esercitabile e opponibile ai terzi, se è ancora esistente il titolo da cui deriva, e cioè in quanto perduri la convivenza”.
In caso di cessazione di tale circostanza, però, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile.
Insomma, il diritto di abitazione dell’immobile di proprietà potrà ritenersi legittimo soltanto al ricorrere di determinate condizioni.
Ad esempio, nel caso in cui il convivente superstite sia stato istituito legatario dell’immobile per espressa disposizione testamentaria, dunque istituendo un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.
Nel caso esaminato dai giudici, però, non ha trovato applicazione nemmeno la nuova Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 42, che attribuisce al convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
Hai avuto un problema analogo e vuoi essere risarcito? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o telefona al numero 3927945623
LEGGI ANCHE:
FUNERALE, LE SPESE SPETTANO A CHI ACCETTA L’EREDITÀ




