Gestione dei rifiuti da parte di associazione sportiva, quali regole?

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La Cassazione si è espressa sulla gestione dei rifiuti da parte di una associazione sportiva dilettantistica e sulla fattispecie di reato

Una interessante sentenza della Cassazione, la numero 20237/2017, ha fornito delucidazioni in materia di gestione dei rifiuti da parte di una associazione sportiva dilettantistica, affermando che sussiste il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 a carico del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica – nel caso in esame, di tiro a volo – per l’abbandono di rifiuti derivanti da tale attività. Secondo i giudici, infatti, rientrano nella nozione di enti ai quali fa riferimento la disposizione citata anche le associazioni che, per loro natura, non sono a scopo di lucro.
La tematica ambientale è sempre più sentita dalla giurisprudenza attuale, oltre ad essere materia in costante evoluzione per via dei cambiamenti in atto e soprattutto alla luce della volontà di preservare dall’inquinamento l’ambiente che ci circonda.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, la Corte si è occupata della gestione dei rifiuti da parte di un’associazione sportiva dilettantistica. La sentenza in questione rappresenta un punto fermo per quel che concerne la fattispecie di reato dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e l’individuazione del suo autore.
Ebbene, la vicenda oggetto d’esame ha visto il Tribunale di Cassino rilevare la responsabilità penale del presidente di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro a volo in relazione al reato art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 in quanto aveva abbandonato in maniera incontrollata i rifiuti prodotti dall’attività, consistiti in resti di piattelli, borre di plastica, bossoli esplosi e pallini di piombo e al reato art. 257, comma 1, d.lgs. 152/2006 poiché non aveva effettuato la comunicazione di cui all’art. 242 del medesimo decreto al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito a seguito all’abbandono dei rifiuti suddetti.
Il presidente dell’associazione accusato di una scorretta gestione dei rifiuti ha deciso quindi di ricorrere in Cassazione. Le due motivazioni addotte sono state che l’obbligo di bonifica sorge solo a fronte di un superamento della concentrazione soglia di rischio; la seconda, che siccome riveste la qualifica di presidente di un’associazione non avente scopo di lucro, non risulta assimilabile a un ente o a una impresa.
Dello stesso avviso però non è stata la Suprema Corte, secondo la quale è indubbio che un’attività altamente inquinante come quella del tiro a volo, che produce una elevata quantità di rifiuti, ripetuta nel tempo ed esercitata da più persone, rientri pienamente tra quelle considerate maggiormente a rischio dal legislatore.
Fermo restando tale punto, i giudici hanno osservato che nella nozione di enti cui fa riferimento l’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/06 “rientrano anche le associazioni e che integra il reato sanzionato da tale disposizione l’abbandono, da parte del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, dei rifiuti derivanti da tale attività”. Infine, in merito al secondo reato contestato, i giudici hanno ribadito che “l’art. 257 d.lgs. 152/06 sanziona due distinte condotte, la seconda delle quali riguarda la mancata effettuazione della comunicazione di cui all’art. 242 del medesimo decreto e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell’area inquinata”.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste il reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 a carico del rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica in questione, per via dell’abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, appurato che anche queste associazioni – sebbene siano senza scopo di lucro – rientrano tra gli enti ai quali fa riferimento la disposizione citata.
 
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