Tempo divisa e cambio turno: devono essere retribuiti?

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Una importante sentenza della Cassazione fa il punto in merito al tempo divisa e cambio turno per gli operatori sanitari e sulla sua retribuzione

Il tempo divisa e cambio turno devono essere retribuiti? La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha sancito un principio importante con la storica sentenza n. 27799/2017.
Per i giudici, il tempo divisa e cambio turno sono adempimenti meritevoli di compenso economico poiché connessi a un’effettiva e diligente prestazione.
Da oggi, dunque, dovrà essere retribuito anche il tempo che l’operatore sanitario ha impiegato per la vestizione (e la svestizione) della divisa. Non solo. Anche il tempo per il passaggio di consegne all’entrata (e all’uscita) del proprio turno dovrà essere pagato.

Nel caso di specie esaminato dai giudici, la Cassazione ha respinto il ricorso di una Azienda Sanitaria contro la sentenza della Corte d’Appello.

Questa aveva dichiarato il diritto dell’infermiere a percepire la retribuzione maturata per il tempo divisa e cambio turno.
Per il giudice a quo, infatti, si sarebbe trattato di adempimenti connessi a una diligente prestazione, meritevoli pertanto di compenso economico.
In Cassazione, l’AUSL ha sostenuto che la motivazione della sentenza gravata, quanto alla retribuibilità dei tempi per la vestizione/svestizione, sarebbe stata in palese contrasto con una serie di norme.
Nello specifico, il d.lgs. 66/2003, il c.c.n.l. per il comparto sanità 2001 e il c.c. integrativo aziendale del 2003. Questo perché si trattava di attività rientranti nella diligenza preparatoria.
Quanto al passaggio di turno, si tratterebbe per la AUSL di esigenza che può dirsi soddisfatta dalle annotazioni in cartella. In essa sono riportate le pratiche eseguite e da eseguire.

Secondo la Cassazione, tuttavia, in merito al tempo divisa e cambio turno entrano in gioco comportamenti strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale.

Entrambe le attività risultano funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale.
Per la giurisprudenza, il tempo dedicato alla vestizione/svestizione è considerato tempo di lavoro ove qualificato da eterodirezione, in mancanza della quale l’atto rientrebbe nell’obbligo di diligenza preparatoria e non darebbe titolo ad autonomo corrispettivo.
Questa situazione però, non è invocabile nel caso in esame. Perché, non essendo detta attività svolta nell’interesse dell’azienda bensì dell’igiene pubblica, essa deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’AUSL.
Ancora: per quanto riguarda il lavoro all’interno delle strutture sanitarie, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione.
Questo perché tale obbligo è imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene. Queste riguardano sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Per quel che concerne il cambio di consegne “in quanto riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro”, va considerato meritevole di ricompensa economica.
 
 

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