Non mandare i figli a scuola è una irregolarità che non costa assolutamente nulla ai genitori. L’obbligo vale solo per le elementari, dice la Cassazione.

Secondo la Corte di Cassazione, l’ammenda per i genitori che non mandano i figli a scuola scatta soltanto nel caso delle scuole elementari e non per le medie inferiori.
Lo stabilisce con la sentenza n. 50624/2017 depositata il 7 novembre.

La vicenda

Due genitori filippini, residenti a Salerno, non hanno mandato il figlio minore a scuola nell’anno scolastico 2012/2013.
Il figlio ha così saltato le lezioni, senza nessun giustificato motivo, almeno apparentemente.
Nel valutare il caso nel 2016, il giudice di pace di Salerno ha condannato la coppia al pagamento della risibile ammenda fissata dall’articolo 731 del Codice penale.
I genitori sono ricorsi quindi in Cassazione, perché annullasse la sentenza a loro sfavorevole.
La Suprema Corte ha quindi dato ragione ai due genitori.
Secondo l’articolo 731, infatti, viene prevista la punizione fino a 30 euro per “chiunque, rivestito di autorità, o incaricato della vigilanza su un minore, ometta, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare”.

La punibilità riguarda quindi solo l’allontanamento dalla scuola elementare.

Come già accaduto con la sentenza 4520 del 31 gennaio 2017, la suprema Corte ricorda come con l’entrata in vigore del Dlgs 212/2010 sia venuta meno la previsione che consentiva di estendere anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore, l’ammenda prevista dal codice penale.
La norma del 2013 ha infatti abrogato l’ormai datato articolo 8 della legge 1859 del 1962, che estendeva l’obbligo scolastico fino al conseguimento della licenza di scuola media inferiore (attuale scuola secondaria di primo grado). O, comunque, al compimento dei quindici anni, qualora il minore avesse dimostrato di aver rispettato l’obbligo di frequenza scolastica per almeno otto anni.
Non mandare i figli a scuola, quindi, secondo il nostro ordinamento, non comporta alcuna conseguenza per i genitori, fatta eccezione per le scuole elementari.
 
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