Il divorzio dei genitori non deve modificare il tenore di vita del figlio minore. No al mantenimento dell’ex coniuge

In presenza di un figlio minore il giudice deve quantificare il mantenimento tenendo conto del tenere di vita goduto dal bambino in costanza del matrimonio dei genitori; ogni genitore, in caso di divorzio, deve contribuire con le proprie sostanze come faceva durante il rapporto di coniugio. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 15774\2020.

Tale criterio non vale per l’assegno divorzile all’ex coniuge che invece non deve tenere conto del tenore di vita goduto dalla stessa durante il matrimonio.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado disponendo l’affidamento congiunto a entrambi i genitori, con collocazione del minore presso la madre e dando incarico ai servizi sociali del comune affinché garantissero un servizio di mediazione necessario a consentire che riprendessero i rapporti fra padre e figlio. Disponeva altresì la corte che in carico al padre ci fosse la metà delle spese straordinarie e prevedeva 1300 euro di mantenimento per la ex moglie e  3000 per il figlio, Il padre ricorre in Cassazione lamentando in promo luogo l’eccessiva onerosità degli assegni a suo carico, sostenendo inoltre che ai fini della suddetta determinazione non dovesse farsi riferimento al patrimonio delle famiglie dei singoli coniugi e dovesse invece considerarsi la durata del matrimonio , e il fatto che anche il padre raggiunti ormai i 50 anni avesse diritto a una vita dignitosa.

La Suprema Corte con riguardo all’assegno divorzile ribadisce che secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza esso non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma rappresenta piuttosto un riconoscimento del ruolo e un contributo economico al coniuge finanziariamente più debole. Riteneva fondata la Suprema Corte anche la censura di parte ricorrente circa il fatto che il giudice del gravame avesse tenuto conto del patrimonio delle rispettive famiglie per stabilire gli importi del mantenimento. Ribadiva altresì il concetto secondo cui entrambi i genitori debbono contribuire al mantenimento del figlio secondo le proprie risorse e possibilità.

                                                               Avv. Claudia Poscia

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