ll danno patrimoniale rientra nella categoria dei danni che possono colpire la persona; può essere ricondotto soltanto alla sfera economica del soggetto

Sussiste danno patrimoniale quando un evento colpisce il soggetto assicurato e ne danneggia in modo diretto il patrimonio economico. L’evento in questione può essere costituito da un infortunio o da una malattia.

A differenza del danno biologico e di quello morale, che sono gli altri danni (non patrimoniali) che colpiscono la persona, il danno patrimoniale può essere ricondotto soltanto alla sfera economica del soggetto, quindi, esclusivamente alle sue mancate capacità di guadagno, in quanto pregiudicate dall’infortunio o dalla malattia.

Esistono due tipologie di danno patrimoniale: il lucro cessante e il danno emergente.

Il lucro cessante esprime la quantità di guadagno che l’assicurato non potrà percepire e aggiungere al suo patrimonio a causa dell’evento che lo ha colpito e danneggiato. In sostanza, nella categoria del lucro cessante rientrano tutti i futuri guadagni che si erano previsti e che la persona perderà a causa dell’evento.

Ad esempio, se a causa di un sinistro, un artista non può partecipare a un determinato evento che gli avrebbe fatto guadagnare 1.000 euro, proprio in quei 1.000 euro è da quantificarsi il lucro cessante.

Per calcolare il lucro cessante il Giudice utilizza dati concreti ma anche elementi attendibili, ottenuti quindi con induzioni e calcoli di probabilità.

Il danno emergente costituisce una perdita subita. Si ottiene dal calcolo della diminuzione quantitativa del patrimonio dell’assicurato o del valore dei suoi beni nel loro complesso. In questo alveo sono ricompresi non solo i beni, ma anche i cessati diritti che possono essere valutati da un punto di vista economico.

Ad esempio le spese di cura sopportate e future, quelle funerarie, quelle per l’attività stragiudiziale e quelle materiali attinenti ai danneggiamenti subiti nel sinistro.

Il risarcimento

La diminuzione della capacità lavorativa a seguito di un sinistro genera il diritto al risarcimento del danno.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 5786/17) ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale non scaturisce automaticamente dal riconoscimento dell’invalidità permanente, o da una generica riduzione della capacità lavorativa.

Per generare il diritto al ristoro del danno patrimoniale bisogna dimostrare in concreto la diminuzione del potenziale guadagno che il danneggiato avrebbe ricevuto senza il sinistro.

Il danno patrimoniale futuro

La Corte di Cassazione afferma che per ottenere il risarcimento del danno subito, a causa dell’invalidità permanente in cui il soggetto permarrà, bisogna provare una riduzione della capacità lavorativa specifica, cioè riferibile al caso di specie: si terranno presenti tutte le possibili attività che il danneggiato avrebbe potuto fare, la sua età, capacità ed esperienza.

Il risarcimento da riduzione della capacità lavorativa è un danno patrimoniale futuro.

Sul punto ha chiarito la giurisprudenza (Cass, Civ., 6362/2017) che la valutazione di perdita patrimoniale causata dal sinistro al lavoratore va effettuata in riferimento all’incidenza concreta del danno sulle attività abitualmente praticate dal soggetto e su tutte le altre attività lavorative che, in base alle competenze e specializzazioni del soggetto, potrebbero essere svolte durante la vita al fine di procurarsi reddito.

Ne deriva che il criterio di riferimento non è “la riduzione della generica capacità lavorativa”, ma “la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini” della persona.

E’ dirimente, quindi, il reddito del danneggiato. Se non vi è stata una riduzione della capacità di reddito, pur disponendo a seguito dell’incidente di una capacità ridotta, allora il risarcimento non è dovuto.

Qualora, invece, il danneggiato risulti impedito nello svolgimento di tutti i lavori compatibili con le sue competenze, allora l’indennizzo sarà riconosciuto.

Ciò significa che la mera invalidità permanente, anche particolarmente grave, non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per diminuzione della capacità lavorativa.

Proprio per tali ragioni la riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato e la conseguenziale riduzione di guadagno deve essere dimostrata in concreto.

Un recente arresto della Cassazione (n. 16913/2019), ha evidenziato che la quantificazione del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, va effettuata mediante la moltiplicazione del reddito perduto “per un adeguato coefficiente di capitalizzazione”, utilizzando come parametri “da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.”

Frequentemente viene riconosciuto il danno patrimoniale futuro anche per il lavoro da attività domestica.

Seppure l’attività non sia remunerata è comunque valutabile. Ad esempio se la vittima di un sinistro è costretta a sopportare una invalidità permanente tale da limitare la capacità di occuparsi dei figli o delle faccende di casa, costringendo la famiglia a utilizzare una domestica, o una baby sitter, senz’altro subisce un danno patrimoniale futuro (Cass. Civ., 8403/2015).  

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Danno patrimoniale futuro: onere della prova e criteri di valutazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui