Una sentenza del Tar di Catanzaro ha fornito precisazioni in merito alla sosta dei camper e alla possibilità per i Comuni di emettere divieti generici
I Comuni hanno la facoltà di vietare genericamente la sosta dei camper?
Per il Tar Catanzaro, che si espresso in merito con la sentenza n. 2093/2017, non può essere emesso un divieto generico di sosta dei camper se non ci sono problemi di ordine tecnico.
Nel caso di specie, il Tar di Catanzaro si è espresso su una vicenda accogliendo il ricorso di un utente avverso l’ordinanza di un Comune. Quest’ultimo aveva adottato misure limitative della sosta degli autocaravan sull’intero territorio di competenza.
La vicenda ha inizio con l’emanazione da parte del sindaco di Soverato di un’ordinanza con cui si vietava sul territorio comunale la sosta dei camper, delle roulotte e di autocaravan al di fuori delle aree attrezzate. Oltre a questo, si vietava la possibilità di parcheggiare in un piazzale pubblico (presso il palazzetto dello sport locale) precedentemente individuato come idoneo.
Un utente ha quindi impugnato l’ordinanza lamentandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
A suo avviso vi era infatti una violazione dell’art. 185 del codice della strada ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Questo perché le restrizioni imposte alla sosta dei camper erano ingiustificate e immotivate.
Per il Tar calabrese il ricorso è quindi fondato.
L’art. 185 del d.lgs. n. 285 del 1992, affermano i giudici amministrativi, stabilisce che gli autocaravan, “ai fini della circolazione stradale in genere sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.
La sosta di tali mezzi, laddove sia consentita sulla sede stradale, inoltre, “non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”.
L’ordinanza impugnata, invece, a detta del Tar, contiene “una forte limitazione all’uso degli autocaravan, in violazione dell’art. 185 citato e, per come lamentato, non è adeguatamente motivata circa le sue ragioni” atteso che queste sono individuate solo “genericamente” nella necessità di “regolamentare la sosta e il parcheggio nello spiazzo antistante il Palazzetto dello Sport”.
Per questo motivo il ricorso è stato accolto dal Tar di Catanzaro e l’ordinanza annullata.
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
LE ALTRE AUTO VIOLANO IL DIVIETO MA SOLO LUI VIENE MULTATO, TAR RESPINGE IL RICORSO




