Gestione abusiva di rifiuti: c’è reato se la condotta è occasionale?

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La Corte di Cassazione si è espressa sulla gestione abusiva di rifiuti fornendo chiarimenti sulle circostanze in cui il reato si configura

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24115/2017, ha stabilito che nella gestione abusiva di rifiuti non si configura il reato se la condotta è caratterizzata da assoluta occasionalità.
A questo proposito è bene ricordare i riferimenti normativi in materia di gestione abusiva di rifiuti.
Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.° 152, definito comunemente Testo Unico in materia ambientale, all’art. 256, rubricato “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, punisce con diverse sanzioni penali molteplici condotte ritenute rilevanti.

Tra queste condotte, rientra anche quella consistente nell’effettuare un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione in materia di rifiuti senza che vi siano le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

Queste vengono stabilite da tutta una serie di specifiche disposizioni richiamate dalla norma incriminatrice esaminata.
Nel momento in cui si ritengono realizzati i presupposti sopra descritti, il reo può essere condannato con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. C’è anche la possibilità dell’arresto da sei mesi a due o dell’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Affinché si configuri il reato di gestione abusiva dei rifiuti, però, è necessario che se ne ravvisino tutti i presupposti.

Fra questi rientra anche quello per il quale la condotta posta in essere dal soggetto attivo deve consistere in una “attività di gestione di rifiuti”.
Attività non ravvisabile, secondo la Cassazione quando la condotta è occasionale.
In buona sostanza, così decidente, la Corte ha sconfessato il precedente orientamento per cui il reato previsto dall’art. 256, co. 1, T.U. Ambiente, poteva configurarsi anche con una sola condotta (Cass. Pen. 749/2011; Cass. Pen. 627/2011).
Al contrario, questa sentenza di fatto riprende delle altre pronunce. Quelle, vale a dire, per le quali la rilevanza “della assoluta occasionalità ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì, appunto, dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale”.
Inoltre, l’occasionalità della condotta deve essere dedotta sulla base di indici dai quali emerga l’inesistenza di un’organizzazione imprenditoriale e/o professionale finalizzata all’espletamento delle diverse attività descritte dall’art. 256, co. 1, T.U. Ambiente.
Un elemento utile finalizzato a questa verifica è il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione. Ma anche il tipo di veicolo usato se funzionale al trasporto e la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta esaminata.
 
 
 
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