Una sentenza della Cassazione ha fatto il punto sul linciaggio via Facebook, chiarendo se e quando possa essere considerato stalking
Il linciaggio via Facebook può configurarsi come stalking? A questa domanda ha risposto la sentenza numero 57764/2017 della Corte di Cassazione.
Per i giudici, anche i messaggi e i filmati postati sui social network possono integrare l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori. Pertanto, il linciaggio via Facebook può essere ascritto al reato di stalking.
Secondo la Cassazione, l’attitudine dannosa della condotta non è tanto “quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa”.
Nel caso di specie preso in esame dai giudice, tutto è nato dall’apertura, da parte dell’imputato, di un profilo Facebook dedicato a postare foto, video e commenti con riferimenti, impliciti o espliciti, a una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione.
Per l’uomo, in sostanza, si trattava di una vendetta rispetto alla scelta della vittima di rivelare la loro relazione clandestina alla moglie.
Ma questa azione gli è costata una condanna penale per atti persecutori, poi confermata anche in via definitiva in sede di legittimità.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non possono essere accolte le doglianze dell’imputato circa l’attitudine dannosa del comportamento contestato.
Nella vicenda presa in esame dai giudici, infatti, a nulla rileva la circostanza che la donna poteva ignorare le foto, i video e i commenti semplicemente non accedendo al profilo Facebook.
E questo, per la Corte, “in quanto l’attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti”.
Il tutto, posto che l’apertura della pagina sul social network rappresentava – nel caso di specie – soltanto una delle modalità con le quali si è estrinsecata al condotta persecutoria dell’uomo. Inoltre, nel corso del giudizio di merito sono stati provati sia lo stato d’ansia che il mutamento delle abitudini di vita della vittima.
Pertanto, alla luce di quanto enunciato, la condanna per stalking resta confermata.
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