Un’ordinanza della Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito al caso in cui l’ex coniuge sia chiamato a restituire all’altro il 50% delle rate del mutuo pagate per intero soltanto da un componente della coppia.

In caso di divorzio, quando l’ex coniuge è tenuto a restituire il 50% delle rate del mutuo pagate per intero dall’altro? Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con l‘ordinanza n. 1072/2018.

Nel caso preso in esame, la Corte d’appello de L’Aquila aveva accolto il gravame proposto da una donna divorziata contro la sentenza di primo grado che l’aveva condanna a restituire al marito la metà delle rate del mutuo ipotecario a suo tempo stipulato da entrambi.

Il mutuo era stato stipulato per l’acquisto della casa familiare. L’ex marito aveva continuato a versare per intero le rate del mutuo, anche dopo la separazione e il conseguente scioglimento della comunione legale.

Ebbene, i giudici di secondo grado avevano rilevato quanto segue.

Il provvedimento presidenziale con il quale erano state stabilite in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio, pur non avendo posto a carico dell’uomo l’obbligo di pagamento della rata integrale del mutuo, quale misura sostitutiva dell’assegno divorzile non accordato alla moglie, si fondava tuttavia sulla premessa dell’assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito. Un impegno che andava qualificato quale accollo interno, in virtù del quale l’appellato non aveva diritto alla restituzione, non rilevando in contrario che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse respinto la domanda della moglie volta a ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.

A quel punto, l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione. A sostegno dello stesso, ha presentato tre motivi.

Con il primo, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse ritenuto la controparte definitivamente esonerata dal versamento del 50% delle rate del mutuo. E ciò sulla scorta di un provvedimento presidenziale temporaneo.

Tale provvedimento era stato sostituito dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di L’Aquila.

Una pronuncia che aveva respinto la domanda della ex moglie di attribuzione di un assegno divorzile. Non solo. Essa aveva anche respinto quella volta a ottenere l’esonero dall’obbligo di pagamento della quota-parte del debito da finanziamento.

Il secondo motivo riguardava il fatto che il Giudice di secondo grado avesse desunto la prova della sua volontà di accollarsi per intero le rate del mutuo esclusivamente dalla premessa del provvedimento presidenziale. E questo nonostante la manifestazione di tale sua pretesa volontà non risultasse né dal verbale dell’udienza di comparizione, né dalla motivazione del provvedimento medesimo. Ma nemmeno dal comportamento processuale successivo suo e della ex moglie.

Infine, con il terzo motivo, si deduceva la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

I Giudici di Cassazione hanno quindi accolto il ricorso proposto dall’uomo.

Per la Cassazione, la prova dell’accollo non si poteva desumere dalle premesse di un provvedimento presidenziale. Provvedimento che non solo non conteneva alcuna statuizione a riguardo, ma ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali il ricorrente aveva manifestato l’effettiva volontà di assumere per l’intero, in via definitiva, l’obbligazione di pagamento.

Tale prova, invece, doveva derivare “da elementi documentali (dichiarazioni dell’uomo, verbali delle udienze di separazione e divorzio, eventualmente avvalorati (anziché, come nel caso, palesemente smentiti) dal successivo comportamento processuale delle parti”.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto apparente.

E ciò in quanto basata sull’interpretazione del provvedimento presidenziale totalmente sganciata dalla valutazione dei fatti.

Ancora, i Giudici hanno ritenuto privo di chiarezza: “il successivo passaggio motivazionale, con il quale la corte del merito si è limitata a rilevare che il capo della sentenza di divorzio che aveva rigettato la domanda della donna di corresponsione di un assegno divorzile non incideva sulla propria decisione, ma ha omesso totalmente di considerare che detta sentenza, dopo aver escluso (in contrasto con quanto da essa accertato) che il provvedimento presidenziale avesse tenuto conto dell’impegno assunto dal marito di pagare in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa coniugale, aveva anche respinto l’ulteriore domanda della signora, volta ad ottenere che l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico esclusivo dell’ex coniuge”.

Alla luce di tali circostanze, veniva accolto il ricorso dell’uomo e cassata con rinvio la sentenza impugnata.

 

 

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