Irregolarità sugli assegni circolari: interviene il Ministero

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Il Ministero dell’economia e delle finanze ha messo nero su bianco un vademecum per far fronte al problema delle irregolarità sugli assegni circolari

Non si placa la questione relativa alle irregolarità sugli assegni circolari e ai relativi provvedimenti per contrastarle.

Adesso è proprio il ministero dell’Economia e delle Finanze ad aver stilato un vademecum in proposito.

Era stata la normativa antiriciclaggio col decreto legislativo n. 231/2007 a sanzionare per la prima volta le irregolarità sugli assegni circolari. Nello specifico, si vietava l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità.

Nonostante ciò sono numerose le segnalazioni di assegni in circolazione che non riportano la clausola. E questo pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro.

Da qui la necessità di fare il punto sulle regole vigenti e anche le conseguenti polemiche sulle sanzioni, che di recente hanno portato a ipotizzare delle “mini sanzioni”.

Il ministero però, preliminarmente, chiarisce che dall’indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora irrogata ai sensi della nuova normativa.

Non solo.

Sembra anche che, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati abbiano scelto, in 107 casi, di pagare l’oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

Per tutte queste ragioni, il Ministero ha ideato un vademecum che risponde a una serie di domande. Illustrando, in primis, perché sia vietato l’utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro.

A questo proposito è bene ricordare che già dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità.

Chi, pertanto, si ritrova un vecchio libretto potrà ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro. Ma dovrà inserire la dicitura “non trasferibile”.

Nel caso di importo inferiore a 1.000 euro, l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola. In tal caso infatti basta l’indicazione del beneficiario.

Ancora, il ministero ricorda che è stato il decreto legislativo 90/2017 ad aumentare le sanzioni. La decisione era nata alla luce degli scarsi risultati ottenuti col regime precedente.

La sanzione da 3.000 a 50.000 euro è in vigore dal 4 luglio 2017 e riguarda il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del beneficiario, salva l’applicabilità dell’istituto dell’oblazione per importi non eccedenti i 250.000 euro.

Ciononostante, le sanzioni elevate possono colpire anche cittadini in buona fede.

Per tale ragione il Mef chiarisce “in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione”.

Infine, per quel che concerne il pagamento dell’oblazione, nel vademecum riguardante le irregolarità sugli assegni circolari, il Mef ricorda che il pagamento dell’oblazione è solo una delle opzioni possibili.

Il vademecum integrale è consultabile sulla pagina apposito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

 

 

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