Alta capacità reddituale, mantenimento dovuto anche con introiti minori

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E’ giustificato il mantenimento in caso di alta capacità reddituale dell’onerato rispetto all’ex coniuge, al fine di garantirle il tenore di vita goduto durante la convivenza

Il mantenimento da parte dell’ex coniuge che abbia una alta capacità reddituale è dovuto anche qualora quest’ultimo subisca una forte contrazione degli introiti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9294/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da un commercialista nei confronti della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila.

Il Giudice di secondo grado, confermando la decisione del Tribunale, imponeva al professionista il versamento mensile di € 1000 a favore della ex moglie. Una pronuncia giustificata dalla disparità economica tra le parti e dal diritto dell’ex moglie a mantenere l’elevato tenore di vita goduto durante la convivenza.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.  In particolare, la drastica contrazione dei propri redditi in seguito alla perdita di un incarico dirigenziale, nonché l’onere  di mantenimento di un altro figlio.

La Corte territoriale, a suo dire, non  avrebbe poi verificato la sussistenza di una capacità reddituale in capo alla moglie. Questa avrebbe percepito un reddito da lavoro dipendente, al punto da poter fruire di una donna delle pulizie. Inoltre era assegnataria della casa familiare.

La valutazione di tali elementi avrebbe dovuto quindi condurre  a constatare una  sostanziale equivalenza del reddito dei coniugi.

La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di aderire a tali argomentazioni, respingendo il ricorso in quanto infondato.

I Giudici del Palazzaccio hanno rilevato come,  nell’ambito della separazione personale, gli obblighi di assistenza materiale non vengano meno. Questi trovano attuazione nel riconoscimento di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi i coniugi.

Pertanto, in base alla giurisprudenza di legittimità,  occorre accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio. E’ necessario poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione dell’assegno. In caso  di esito negativo bisogna procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.

Tale accertamento è riservato al giudice di merito, che deve stabilire eventualmente quale dei coniugi debba integrare i redditi dell’altro e in quale misura. Per la valutazione delle condizioni economiche delle parti è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali.

Nel caso esaminato, il Giudice a quo aveva correttamente valutato  il reddito del marito. Nello specifico aveva ritenuto sussistente, “al di là di quanto formalmente dichiarato al fisco”, una sua alta capacità reddituale.  Ciò in virtù sia delle sue competenze professionali specifiche sia della cooperazione prestata in favore di una società per l’organizzazione di corsi di formazione professionale.

Quanto al lavoro della moglie, la Suprema Corte  aveva appurato la sua condizione di dipendente precaria, ritenendo evidente la differenza reddituale con l’ex coniuge.  La circostanza dell’aiuto di una domestica per alcune ore alla settimana non è stata ritenuta affatto decisiva

 

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