Il nuovo indice sintetico di affidabilità ( ISA ) ha il compito di rilevare eventuali anomalie che si traducono in un valore di sintesi sulla sua affidabilità fiscale.
I nuovi ISA andranno presto a sostituire gli studi di settore. Ciò avverrà a partire dal periodo di imposta 2018. Inoltre, gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e avranno lo scopo di determinare appunto “l’affidabilità fiscale” di una serie di contribuenti espressamente elencati. Il tutto, salvo alcune eccezioni, e verificando l’eventuale evasione delle tasse.
Ora, tra i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale ( ISA ) approvati dal decreto del MEF 23 marzo 2018, c’è spazio anche per gli avvocati. Ma riguarderanno anche altre attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Il cosiddetto grado di affidabilità fiscale consentirà al contribuente, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, di accedere a un regime premiale (ex art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017).
Infatti, il nuovo indicatore AK04U (codice ATECO 2007 69.10.10) è dedicato proprio all’attività degli studi legali. Le sue modalità di funzionamento e calcolo per il periodo d’imposta 2018 sono esplicitate nell’apposito allegato n. 34 al decreto.
Ora, tale allegato, ai fini della definizione degli indicatori elementari e delle relative modalità di calcolo, va a distinguere 6 Modelli di Business (MoB).
La distinzione si opera a seconda che l’avvocato ricorra a dipendenti o collaboratori esterni, oppure affidi prestazione a terzi, o agisca a titolo individuale o in forma associativa o collettiva.
Questi cosiddetti Modelli di Business classificano gli avvocati in gruppi. Tali gruppi presentano al loro interno caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato.
In tal senso, l’ ISA viene calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari. Esso rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori.
Ora, al soggetto viene attribuito un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari. Questo aumenta al crescere dell’affidabilità fiscale dell’avvocato.
Da ciò ne discende che, più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto. E viceversa.
Oggetto dell’analisi saranno poi grandezze di natura contabile e strutturale tipiche della professione forense. Tuttavia, specifica il MEF, oltre agli indicatori di affidabilità troveranno spazio anche indicatori di anomalia.
L’affidabilità verrà inoltre misurata analizzando redditi per addetto, compensi e valore aggiunto.
Quanto agli indicatori di anomalia, questi segnaleranno la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento. Potranno inoltre evidenziare incongruenze riconducibili a disallineamenti tra le informazioni dichiarate o tra queste e quelle presenti in altre banche dati.
Gli indicatori partecipano al calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l’anomalia è presente. Trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o on il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.
Chi viene escluso dagli ISA
Coloro che abbiano iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta ovvero non si trovino in condizioni di normale svolgimento della stessa saranno esclusi dall’ ISA.
Oltra a loro, saranno esclusi coloro che dichiarano ricavi ex art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, TUIR, di ammontare superiore a 5.164.569 euro o revisione dei relativi indici.
Infine, verranno esclusi i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Oltre a tali soggetti, saranno esclusi coloro che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
E questo qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
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