Per l’installazione della antenna in condominio occorre sottostare ad alcune regole. Ecco quali sono.
Prima o poi sarà accaduto a tutti di dover installare la propria antenna in condominio, ma forse non tutti sono a conoscenza delle norme che regolano tale azione.
Infatti, anche in presenza di un’antenna centralizzata, ciascun condomino è libero di installare una propria antenna in condominio, e senza richiedere alcuna autorizzazione all’amministratore.
Ma vediamo insieme quali norme regolano l’installazione della antenna in condominio.
Quando i lavori per l’installazione dell’ antenna in condominio comportano modifiche delle parti comuni, il condomino è tenuto a darne comunicazione all’amministratore.
Egli dovrà infatti indicare l’oggetto dell’intervento e le modalità della sua esecuzione.
Inoltre, se l’amministratore lo ritiene opportuno, può convocare un’assemblea straordinaria. Quest’ultima, con una maggioranza pari ai due terzi del valore dell’immobile, può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione dei lavori.
Non solo.
È facoltà dell’assemblea imporre delle particolari cautele per salvaguardare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.
Infatti, per l’installazione della antenna in condominio, l’esecuzione dell’intervento può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia da parte dell’interessato.
Questo per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
Ancora, in base al nuovo articolo 1122-bis del codice civile, gli impianti relativi alle antenne singole per la ricezione del segnale digitale o satellitare devono essere realizzati “in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale”.
Questa è una deroga al principio di cui all’articolo 1122 c.c., secondo il quale il singolo condomino non può, in linea generale, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.
Va da sé che la disciplina relativa all’installazione di apparecchi per la ricezione dei segnali radiotelevisivi risponda a criteri di maggior tolleranza.
E questo in considerazione del valore costituzionale del diritto all’informazione, di cui è titolare ogni singolo cittadino e che si sostanzia in un vero e proprio diritto all’antenna.
A sottolineare questo aspetto, l’ultimo comma dell’art. 1122-bis dispone che, ai fini della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, deve essere sempre consentito l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale.
L’installazione della antenna condominiale può persino avvenire sulle parti dell’immobile di proprietà di un altro condomino, senza che quest’ultimo abbia possibilità di opporsi, quando risulti impossibile l’utilizzo di spazi propri o non sia possibile utilizzare un’antenna comune.
Esistono però ulteriori limiti.
Oltre al rispetto del decoro architettonico e al dovere di arrecare il minor pregiudizio possibile alle altre parti dell’edificio, i lavori di installazione dell’antenna devono rispettare anche i canoni generali prescritti dall’art. 1102 c.c.
Questi non dovranno impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune. Inoltre, non dovrà essere modificata la destinazione d’uso di quest’ultima.
Ancora, l’installazione della antenna condominiale deve rispettare anche il dettato dei regolamenti comunali, in relazione agli aspetti paesaggistici e al decoro architettonico.
Sebbene la legge imponga la realizzazione di un impianto centralizzato per ogni immobile di nuova costruzione, può capitare che l’installazione di un’antenna centralizzata avvenga in un momento successivo alla costruzione.
Tuttavia, la decisione viene presa con delibera assembleare adottata con una maggioranza facilmente raggiungibile, pari a 500 millesimi.
Resta intatto il diritto all’antenna singola in capo a ogni condomino. Infine, si ritiene che le spese per l’installazione dell’antenna centralizzata deliberata dall’assemblea debbano essere sostenute solo dai condomini che hanno formato la maggioranza.
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