Detrazione delle spese: spetta solo a chi versa il mantenimento?

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Per gli Ermellini, in caso di separazione, la detrazione delle spese per i figli spetta a chi versa l’assegno di mantenimento

La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 18392/2018 fornisce chiarimenti in merito alla detrazione delle spese in caso di separazione.

Esse spetterebbero infatti solo a chi versa l’assegno di mantenimento in favore dei figli. Il genitore che vive con la prole, invece, può accedere alla detrazione delle spese solo dimostrando di aver partecipato effettivamente al mantenimento dei minori.

La vicenda

Nel caso di specie, i giudici si sono occupati del ricorso di un uomo. Egli aveva chiesto di ottenere l’annullamento della cartella di pagamento con la quale era stata recuperata la metà delle detrazioni di imposta per carichi familiari per l’anno 2004.

Nello specifico, il contribuente ha evidenziato che, a seguito della separazione consensuale dalla moglie, era tenuto a corrispondere in via esclusiva un assegno all’ex coniuge.

Questo andava versato per il mantenimento dei figli e, dunque, solo lui avrebbe avuto diritto alla detrazione prevista dalla legge.

Poiché però anche la donna aveva chiesto di godere della metà della detrazione delle spese, l’Agenzia delle Entrate l’aveva concessa a lei.

Ciò alla luce del fatto che il provvedimento del Tribunale aveva posto a carico di entrambi i genitori l’obbligo di mantenimento dei figli. E questo, se la ex non era tenuta al versamento diretto di un assegno per il semplice fatto che i figli erano con lei conviventi.

La Cassazione non ha però accettato tale interpretazione.

Ciò in quanto la Commissione tributaria regionale, respingendo l’appello del contribuente, non ha spiegato le ragioni per cui non ha tenuto conto del fatto che era lui a sostenere in via esclusiva il mantenimento.

La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non aveva rispettato né il tenore letterale, né quello logico delle disposizioni dell’accordo di separazione.

Infatti, questo, aveva posto soltanto a carico del padre l’obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento.

Ciò escludeva che l’obbligo di mantenimento “economico” facesse carico anche alla madre ai fini del mantenimento ordinario e continuativo dei figli.

Non solo.

L’accordo faceva riferimento al lavoro della moglie al solo fine di giustificare la mancata previsione, a carico dello stesso ricorrente, dell’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della stessa.

La CTR per l’ex marito aveva dato per certo il lavoro della moglie, pur in assenza di un riscontro in tal senso nell’accordo di separazione. Inoltre, non aveva considerato che la stessa non aveva redditi e non era quindi tenuta ad alcun onere per il mantenimento dei figli.

In sostanza, conclude la Cassazione, i giudici d’appello non hanno tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte dal contribuente sul punto.

Questi hanno affermato che la moglie, per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere affidataria dei figli, avesse in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento dei figli.

Alla luce di quanto affermato, la motivazione è insufficiente. Pertanto, la sentenza va cassata

con rinvio alla CTR competente, per il riesame.

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