Chi getta rifiuti dal finestrino rischierà multe salate, almeno fino a 425 euro. Tale illecito amministrativo è infatti sanzionato dal Codice della Strada.

Attenzione a lanciare rifiuti dal finestrino dell’auto: per chi compie questo (purtroppo diffuso) atto di inciviltà, sono previste multe salate.

Infatti, oltre che un gesto che di civile non ha nulla, gettare i rifiuti dal finestrino è un vero e proprio illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 15 del Codice della Strada con multe fino a 425 euro.

Illecito che, si sa, in estate diventa più frequente che mai. Vedere gettare buste della spazzatura, fazzoletti, cartacce e mozziconi di sigaretta dal finestrino è purtroppo comune.

La cattiva abitudine di gettare piccoli rifiuti non riguarda però solo i conducenti delle auto o dei mezzi in circolazione in generale.

La legge n. 221/2015 in materia ambientale prevede infatti che chi getta a terra piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) è sanzionabile con una multa che va dai 30 ai 150 euro.

Una sanzione che viene raddoppiata se il rifiuto è un prodotto da fumo.

Per quel che riguarda l’atto di gettare rifiuti dal finestrino, l’art. 15 del Dlgs. n. 285/1992 infatti, al comma 1 lettera f bis) prevede il divieto di “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”.

La condotta in questione è sanzionata dal successivo comma 3-bis.

Esso afferma che: “chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425″, importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16/12/2014, a partire dal primo gennaio 2015.

Ma non è tutto, perché il divieto di insozzare le strade è stato rafforzato dall’entrata in vigore della legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

I commi 2 e 3 dell’art. 40 di detta legge, che al comma 1 prevede modifiche al dlgs. n. 152 del 3/04/2006, dispongono quanto segue.

“È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”.

La legge introduce anche il divieto (ex art. 232-ter) di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Infine, si legge che “chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

 

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