Ciclista attraversa sulle strisce pedonali, è violazione del codice della strada?

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Alla ciclista viene contestato di non circolare sulla parte destra della carreggiata e di avere illegittimamente utilizzato l’attraversamento pedonale. Interessante decisione, sebbene inerente un verbale di accertamento per violazione al Codice della Strada, che riguarda il dibattuto tema dei ciclisti che utilizzano le strisce pedonali per attraversare, o per spostarsi (Cassazione Civile, sez. II, 05/02/2024, n.3242).

La vicenda

La ciclista chiedeva al Giudice di Pace di Milano l’annullamento del verbale di accertamento notificatole il 5 aprile 2018 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Milano, con il quale le veniva contestata – sulla base dei rilievi svolti in occasione di un sinistro stradale, a seguito del quale riportò lesioni fisiche – la violazione dell’art. 143, comma 13, Codice della Strada, per non avere circolato sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine destro a bordo della sua bicicletta, utilizzando illegittimamente l’attraversamento pedonale.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione con sentenza n. 9121/2018. Il Tribunale di Milano, successivamente, rigettava l’appello confermando in toto la sentenza di primo grado.

Le motivazioni dei Giudici di Appello

Argomentava il Giudice di Appello che siccome le biciclette sono considerate veicoli ai fini dell’applicazione delle norme del codice della strada (ex art. 47, comma 1, lett. c), è possibile escludere che ricorra la previsione di cui al comma 2 dell’art. 2054 c.c. (che stabilisce, fino a prova contraria, la presunzione di colpa in pari misura, tra i conducenti, nella collisione tra veicoli) quando sia possibile accertare in concreto – come nel caso di specie – le cause e il grado delle colpe.

L’intervento della Cassazione

La donna si rivolge alla Corte di Cassazione deducendo che l’art. 143 CdS si occupa della posizione dei veicoli sulla carreggiata, mentre l’art. 182 CdS riguarda la circolazione dei velocipedi, al di là della definizione del conducente quale pedone o ciclista: ciò sarebbe avvalorato dall’art. 377 Reg. esec. e att. CdS, che impone anch’esso di tenere la bicicletta a mano durante l’attraversamento delle strisce pedonali quando il traffico sia particolarmente intenso, ovvero le circostanze del traffico lo richiedano.

Secondo la tesi della ricorrente sarebbe consentito attraversare le strisce pedonali in sella ad una bicicletta, fatte salve le limitazioni espressamente indicate dalla legge (quando, per le condizioni della circolazione, i velocipedi siano di intralcio o di pericolo per i pedoni). Aggiunge che vi sia stata errata applicazione delle norme perché il fatto contestato è del tutto lecito, ossia l’attraversamento in sella alla bicicletta di strisce pedonali in assenza delle condizioni che impongano la circolazione con il mezzo condotto a mano.

Le censure non colgono nel segno

Le biciclette devono viaggiare a destra sulla carreggiata, il più possibile vicino al suo margine destro; quando per le condizioni di circolazione (ad es., in caso di affollamento pedonale, traffico veicolare intenso, ecc.) la bicicletta condotta in sella sia d’intralcio o di pericolo per i pedoni, essa deve essere portata a mano (art. 182, comma 4); il comportamento sarà identico anche nel corso di un attraversamento di carreggiata su strisce pedonali, ovvero in qualunque altra situazione in cui la bicicletta occupi spazi dedicati ai pedoni (per es., i marciapiedi).

La ricorrente ha svolto un errore logico: ha traslato il comportamento ordinario del conducente della bicicletta (procedere in sella sul margine destro della carreggiata), alla diversa situazione in cui egli si trovi ad occupare spazi della strada destinati ai pedoni, quali appunto le strisce pedonali, oppure i marciapiedi, nella quale è, invece, obbligato all’attraversamento portando la bicicletta a mano.

In definitiva, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, il ciclista può occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni solo in situazioni di affollamento pedonale, ovvero di traffico veicolare intenso, purché la bicicletta sia condotta a mano, e non in sella, risultando, in ogni caso, obbligatorio che quando è condotta in sella debba procedere sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Avv. Emanuela Foligno

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1 commento

  1. Queste regole sono ignote a gran parte della gente o, più probabilmente, ognuno si costruisce le regole in base alle proprie esigenze del momento, cambiandole quando si modifica la propria posizione.
    Nel mio caso, io ero alla guida della mia auto e un ciclista in sella stava per attraversare le strisce pedonali, pretendendo la precedenza anche se non c’era alcun pedone in corso di attraversamento.
    Io non gli ho dato la precedenza, spiegandogli che avrebbe dovuto scendere e portare la bici a mano.
    Lui mi ha minacciato prendendo a pugni l’auto e poi mi ha danneggiato il tergicristallo posteriore, andandonsene senza che potessi fotografarlo.

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